La sentenza n. 146 del 20/05/2025 della Corte di Appello di Firenze- Sezione lavoro, non smette di offrire spunti di riflessione e di approfondimento. Infatti, dopo essersi interrogata sull’utilizzabilità a fini probatori di mail aziendali e dopo aver acclarato la natura ritorsiva del recesso e delle sanzioni disciplinari inflitte al lavoratore, rileva altresì che tali contestazioni disciplinari pretestuose e il correlato licenziamento ritorsivo sono di per sé idonei a generare nel lavoratore paura e ansia, integrando una condizione di costrittività lavorativa. La sussistenza di un danno biologico (disturbo dell’adattamento con umore depresso) causalmente riconducibile a tale vicenda lavorativa, accertato tramite CTU medico-legale che valorizzi certificazioni mediche coeve e risultanze del colloquio clinico, fonda il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, licenziamento, risarcimento
Danno da costrittività lavorativa
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