La Corte d’Appello di Torino, Sez. Lav., 20 luglio 2026, n. 268 si occupa di una questione di particolare e ricorrente interesse almeno nei repertori della giurisprudenza.
L’abuso del diritto alla fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 sussiste soltanto ove vi sia un difetto totale di nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al congiunto disabile, ovvero quando il tempo dedicato all’assistenza sia del tutto irrisorio e privo di utilità rispetto alle finalità della legge.
La fruizione del permesso non richiede una prestazione assistenziale continuativa ed ininterrotta né il totale sacrificio delle esigenze della vita quotidiana del lavoratore, le quali ben possono armonizzarsi con la preminente tutela del disabile; pertanto, brevi pause per adempimenti personali (come piccolissimi acquisti o brevi soste) nel corso delle ore di permesso non interrompono il nesso funzionale e non integrano un comportamento doloso o abusivo idoneo a giustificare il licenziamento disciplinare.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento, permessi
Permessi ex art. 33 della legge n. 104 del 1992, funzione e licenziamento disciplinare per asserito diverso utilizzo
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