La sentenza n. 235 del 12/05/2025 della Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro, già oggetto di una precedente news, ribadisce che qualora il fatto contestato rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi applicabili, il licenziamento deve essere annullato con applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, L. 300/1970 (reintegrazione e indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, nel limite massimo di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento, retribuzione, sanzione
Licenziamento illegittimo, sanzione conservativa e tutela reintegratoria ex art. 18, co. 4, l. 300/1970
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