La sentenza n. 235 del 12/05/2025 della Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro, già oggetto di una precedente news, ribadisce che qualora il fatto contestato rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi applicabili, il licenziamento deve essere annullato con applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, L. 300/1970 (reintegrazione e indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, nel limite massimo di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento, retribuzione, sanzione
Licenziamento illegittimo, sanzione conservativa e tutela reintegratoria ex art. 18, co. 4, l. 300/1970
Condividi questo articolo
Articoli correlati
6 Ottobre 2026
Per Cass. Civ., Sez. Lav., 7 maggio 2026, n. 13148 il contratto di agenzia si distingue dal procacciamento di affari per la stabilità e la continuità dell’incarico di promozione della conclusione di contratti in una [...]
30 Settembre 2026
La Corte d’Appello di Firenze, Sez. Lavoro, 31 agosto 2026, n. 487/2026 affronta questioni di non poco rilievo nell’ambito di un contenzioso piuttosto complesso. Si statuisce, innanzitutto, che grava sul lavoratore che agisca per il [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
