La sentenza n. 235 del 12/05/2025 della Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro, già oggetto di una precedente news, ribadisce che qualora il fatto contestato rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi applicabili, il licenziamento deve essere annullato con applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, L. 300/1970 (reintegrazione e indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, nel limite massimo di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento, retribuzione, sanzione
Licenziamento illegittimo, sanzione conservativa e tutela reintegratoria ex art. 18, co. 4, l. 300/1970
Condividi questo articolo
Articoli correlati
15 Luglio 2025
La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che l’art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, deve intendersi violato anche quanto vengono [...]
10 Luglio 2025
La Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro, con la sentenza n. 240 del 02/05/2025, afferma in maniera del tutto condivisibile che non sussiste un obbligo, per il datore di lavoro, di procedere ad un’unica [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.