La sentenza n. 235 del 12/05/2025 della Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro, già oggetto di una precedente news, ribadisce che qualora il fatto contestato rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi applicabili, il licenziamento deve essere annullato con applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, L. 300/1970 (reintegrazione e indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, nel limite massimo di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento, retribuzione, sanzione
Licenziamento illegittimo, sanzione conservativa e tutela reintegratoria ex art. 18, co. 4, l. 300/1970
Condividi questo articolo
Articoli correlati
19 Gennaio 2026
Il Tribunale di Siena- Sezione Lavoro, con sentenza 29 dicembre 2025 – 5 gennaio 2026 n. 1047, ha definito una vicenda che aveva trovato anche un notevole eco mediatico. In modo del tutto condivisibile, il [...]
7 Gennaio 2026
Il Tribunale di Pisa- Sezione Lavoro, con sentenza n. 431 del 3 luglio 2025, è stato chiamato a pronunciarsi sul licenziamento inflitto per superamento del periodo di comporto ad un dipendente affetto da invalidità civile. [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
