Secondo Cass. Civ., Sez. Lav., 19 giugno 2026, n. 20814, il prospetto paga (ossia la busta paga) emesso dal datore di lavoro costituisce confessione stragiudiziale ed ha piena efficacia di prova legale a suo sfavore solo laddove le indicazioni ivi contenute assumano carattere di chiarezza, univocità e incontrovertibilità.
Peraltro non si tratta di una regola assoluta, ai sensi dell’art. 2732 c.c., l’efficacia probatoria della busta paga viene meno qualora il datore di lavoro dimostri l’inveridicità delle indicazioni e l’errore di fatto (anche commesso dal consulente incaricato della redazione) che ne ha determinato la compilazione, ripristinando così il libero apprezzamento delle risultanze probatorie da parte del giudice e l’ordinario riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c..
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Che valore ha la busta paga?
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