Secondo Cass. Civ., Sez. L, Ord. n. 21656 del 25/06/2026, in tema di rapporti di durata e di obbligazioni periodiche anche relative al rapporto di lavoro, l’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti e impedisce il riesame delle medesime questioni di fatto e di diritto in successivi giudizi aventi ad oggetto periodi differenti, in assenza di sopravvenienze di fatto o di diritto che abbiano mutato il contenuto materiale del rapporto.
Nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno formatosi a seguito di una decisione della Corte di Cassazione tra le stesse parti può essere rilevata d’ufficio ed accertata dal giudice di legittimità anche mediante la consultazione diretta delle proprie banche dati informatiche.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
rapporto di lavoro, ufficio
Quali sono gli effetti del giudicato nei rapporti di durata?
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