In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, gli eventuali atti deliberativi della P.A. che attribuiscano trattamenti economici in difformità o non conformi alla contrattazione collettiva sono affetti da nullità; pertanto, la P.A. è tenuta al ripristino della legalità violata mediante la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., senza che rilevi la natura volontaria o consapevole dell’erogazione né la necessità di un previo atto di revoca o ritiro del titolo prodromico.
L’attribuzione delle somme incassate dall’ente a titolo di diritti di rogito e destinate al fondo per la retribuzione di risultato non può avvenire in modo automatico a favore del direttore generale che svolge le funzioni di ufficiale rogante, bensì resta condizionata alla previa definizione degli obiettivi annuali e alla verifica del loro raggiungimento, come prescritto dalla contrattazione collettiva di settore (artt. 28 e 29 C.C.N.L. Area Dirigenza Comparto Regioni-Enti Locali). Tale attribuzione automatica viola altresì il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, dirigenza, retribuzione
Diritti di rogito, onnicomprensività e funzione dirigenziale
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