La Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro, con la sentenza n. 592/2025 pubblicata in data 26 gennaio 2026, rammenta che, qualora un lavoratore impugni un licenziamento per superamento del periodo di comporto deducendo che la malattia sia imputabile a condotte mobbizzanti del datore di lavoro, grava sul lavoratore l’onere di allegare e provare compiutamente i fatti specifici, la loro persistenza e il nesso causale tra questi e l’insorgenza della patologia.
Viene anche precisato che l’eventuale produzione in giudizio di relazioni mediche di parte, fondate esclusivamente sul racconto soggettivo del paziente circa lo stress lavorativo, senza riscontri oggettivi sulle condotte datoriali, non risulta idonea a provare il nesso di causalità tra ambiente di lavoro e stato patologico.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento
Periodo di comporto, mobbing e onere della prova
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