Nel confermare sia pure con diversa motivazione le conclusioni cui era pervenuto il Giudice di primo grado, la Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro, con la sentenza n. 716/2025 pubblicata in data 4 febbraio 2026 che ha un’appendice anche nella sentenza n. 708 pubblicata in data 11 febbraio 2026, esamina una complessa vicenda in fatto, rilevando come la nozione disciplinare di giusta causa sia autonoma rispetto a quella penalistica di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) richiamando sul punto anche la conforme giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 8154/2025).
Ai fini del licenziamento, rileva la condotta che configuri una grave negazione dei doveri scaturenti dal rapporto, tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, a prescindere dall’esito del giudizio penale con correlata esclusione di un vincolo di pregiudizialità processuale a favore di quest’ultimo.
Muovendo da tale premessa ed espletata l’istruttoria orale omessa in primo grado, anche relativamente all’esclusione di un teste ritenuto inizialmente incapace a testimoniare (ex art. 244 c.p.c.) per essere coinvolto nella stessa vicenda disciplinare e nella successiva appendice penale, la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto che integrasse la giusta causa di licenziamento l’alterazione postuma delle scritture contabili finalizzata a occultare ammanchi di cassa o a coprire condotte illecite di un collega (anche se familiare), costituendo violazione radicale dell’obbligo di fedeltà e diligenza, specialmente per figure apicali come i quadri amministrativi.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento
Giusta causa e appropriazione indebita
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