Il Tribunale di Pisa-Sezione Lavoro, con sentenza del 30 dicembre 2025 n. 950, interviene sull’annosa questione della interposizione illecita di manodopera.
Viene, innanzitutto, riaffermato che, anche nella vigenza dell’art. 29 D. Lgs. n. 276 del 2003, in tema di appalto di opere o servizi, affinché non si configuri una interposizione illecita di manodopera, è necessario che l’appaltatore realizzi un risultato autonomo attraverso una propria organizzazione di mezzi e l’assunzione del rischio d’impresa, esercitando un effettivo potere direttivo sui propri dipendenti.
Tutte le volte che, viceversa, l’appaltatore si limiti alla mera gestione amministrativa del rapporto e il potere organizzativo e direttivo (come la determinazione di orari, tappe e fornitura di strumenti di lavoro) sia interamente affidato al committente, si configura un appalto non genuino, con conseguente diritto del lavoratore all’assunzione in capo al committente medesimo che ne utilizza, sovrintende e coordina la prestazione lavorativa.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione
Interposizione vietata di manodopera
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