La Corte di Appello di Firenze – Sezione Lavoro, con sentenza 9 gennaio 2026 n. 1, affronta alcune tematiche di non poco rilievo nell’ambito dei patti di non concorrenza accessori ai contratti di lavoro.
Riformando la diversa pronuncia di primo grado e ricordata la natura del patto di non concorrenza come “fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta rispetto al contratto di lavoro (cfr. Cass. n. 16489/2009)” (così la sentenza), si chiarisce innanzitutto la piena legittimità e rispondenza al paradigma normativo di corrispettivi, ancorché corrisposti mensilmente, che siano non solo determinati o determinabili (ex art. 1346 c.c.) ma altresì non meramente simbolici ovvero che non risultino manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore.
Accertata, quindi, l’intervenuta violazione del patto tramite svolgimento di attività concorrente e sviamento di clientela, il lavoratore è stato condannato alla restituzione delle somme percepite a tale titolo (sia pure al netto delle ritenute fiscali e previdenziali) unitamente al pagamento della penale pattuita, che è stata ritenuta irriducibile (“non manifesta eccessività” ex ex art. 1384 c.c.), essendo risultata proporzionata all’interesse del datore di lavoro e alle funzioni del dipendente.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Patto di non concorrenza (art. 2125 c.c), compenso mensile e riduzione della penale
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