Il Tribunale di Firenze- Sezione Lavoro, con sentenza del 12 gennaio 2026 n. 1484/2025, si occupa di un tema che ricorre sovente nei repertori di giurisprudenza lavoristica: i limiti al diritto di critica di un lavoratore. Era, infatti, accaduto che l’autista di autobus fosse stato sanzionato in sede disciplinare perché aveva rilasciato un’intervista televisiva in cui formulava dei rilievi sulla gestione del servizio. Orbene, il Giudice del Lavoro di Firenze rammenta ancora una volta che l’esercizio del diritto di critica non costituisce, di per se solo, un illecito disciplinare tutte le volte rispetti i limiti della continenza formale (utilizzo di espressioni corrette e misurate) e sostanziale.
La critica è, quindi, legittima:
• se i fatti narrati corrispondono al vero o quantomeno a una verità putativa frutto di un prudente apprezzamento soggettivo, e
• se si sostanzia nella rappresentazione della propria opinione su temi pertinenti alle condizioni di lavoro (es. sicurezza, organizzazione, livelli retributivi), senza trasmodare in attacchi denigratori e lesivi dell’onore e della reputazione aziendale.
In conclusione è davvero il caso di rammentare che, di per sé, le critiche possono anche non essere piacevoli ma possono, anzi dovrebbero, contribuire a migliorare i servizi resi agli utenti.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
illecito
Diritto di critica e potestà disciplinare
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