a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

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Licenziamento per superamento del periodo di comporto e lavoratore disabile: occhio alla discriminazione!

Sul tema è recentemente intervenuta Cass., Sez. Lavoro, Sezione Lavoro, 2 aprile 2026 n. 8211. Si afferma che in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato a lavoratore disabile, la discriminazione indiretta opera obiettivamente, in ragione del mero effetto deteriore prodotto nei confronti del lavoratore quale appartenente alla categoria dei disabili, a prescindere dall’elemento soggettivo del datore di lavoro ossia dalla prova di qualsiasi finalità discriminatoria che rivela solo in quella diretta.
Il datore di lavoro che intenda procedere al licenziamento per superamento del comporto ha quindi l’obbligo, prima di recedere dal rapporto, di acquisire informazioni circa la possibile connessione delle assenze allo stato di disabilità del lavoratore, al fine di valutare l’adozione di eventuali accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003; tale obbligo prescinde dalla formale conoscenza dello stato di disabilità, essendo sufficiente la conoscibilità dello stesso secondo l’ordinaria diligenza, desumibile, tra l’altro, dalla documentazione sanitaria acquisita in occasione delle assenze per malattia o dall’esito della sorveglianza sanitaria. Il mancato rispetto di tale obbligo, quando la disabilità (seppure non conosciuta) fosse comunque conoscibile (ovvero avrebbe dovuto essere nota), integra un inadempimento colpevole e determina la nullità del licenziamento per discriminazione indiretta, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.

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