L’articolo analizza l’impatto dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 25/2025 sul consolidato principio della preferenza per lo scorrimento delle graduatorie rispetto all’indizione di nuovi concorsi. Partendo da una recente e radicale sentenza del TAR Lombardia (n. 1202/2026), che interpreta la norma come un superamento della priorità dello scorrimento in favore del concorso quale “strumento prioritario”, si contesta tale lettura “assoluta”.
Attraverso il richiamo alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, si sostiene che la novella del 2025 non annulli l’efficacia delle graduatorie vigenti, ma ne ribadisca la natura di facoltà discrezionale della P.A. In conclusione, si rileva che la norma non esenta l’Amministrazione dall’obbligo motivazionale (ex art. 3 L. 241/1990): la scelta di non scorrere una graduatoria valida deve essere sorretta da ragioni concrete e verificabili, confermando che il concorso è la regola d’accesso, ma lo scorrimento resta uno strumento di efficacia gestionale tuttora vivo.
1. L’art. 4 D.L. 25/2025 e la lettura del TAR Lombardia 1202/2026.
Una recente sentenza del TAR della Lombardia (cfr. TAR Lombardia – Milano|Sezione III, 12 marzo 2026 n. 1202) impone alcune riflessioni sulla perdurante vigenza nel nostro ordinamento della preferenza per lo scorrimento delle graduatorie, ancora valide ed efficaci, rispetto all’indizione di nuove procedure concorsuali che discenderebbe dall’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001.
Invero, se -dopo il ritorno delle progressioni verticali- il giudice amministrativo si era preoccupato di confermare come in ogni caso la portata della disposizione fosse limitata alle sole graduatorie formatesi a seguito di concorsi pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2026, n. 2468 e ancora Cons. Stato, V, 17 luglio 2023, n. 6953), adesso, se ne svuota e non di poco l’efficacia, pervenendo alla conclusione che:
“L’art. 4, comma 1, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, ha precisato che “L’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101… si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto”. La norma, dichiaratamente interpretativa e pertanto operante con efficacia ex tunc, è chiara nel qualificare il concorso come strumento prioritario per l’assunzione di personale e ciò incide sia sulla scelta del Comune in ordine alla modalità di copertura dei posti vacanti, sia sulla sussistenza di uno specifico obbligo motivazionale a supporto della scelta. In relazione al primo profilo, la decisione del Comune è coerente con la norma sopravvenuta poiché il quadro normativo non consente più di affermare l’esistenza di una preferenza per lo scorrimento, come invece ritenuto dalla giurisprudenza formatasi antecedentemente (cfr. ex multis T.A.R. Campania sez. V, 2/12/2024, n. 6728), atteso che il concorso viene indicato come strumento preferenziale di reclutamento” (TAR Lombardia – Milano|Sezione III, 12 marzo 2026 n. 1202).
Ma è proprio così?
2. Scorrimento, discrezionalità e obbligo di motivazione: una lettura possibile della novella del 2025.
Invero, se lo stesso TAR della Lombardia dà comunque conto del fatto che -in quel caso- l’ente pubblico avesse motivato in merito alle ragioni per il mancato ulteriore scorrimento della graduatoria e per la preferenza accordata alla mobilità ex art. 30 D.Lgs. n.165/2001 quale alternativa forma di reclutamento di personale già pienamente formato, l’assolutezza della conclusione lascia non poche perplessità.
Infatti, se la centralità del concorso pubblico come strumento di accesso ai pubblici impieghi non è mai stata messa in discussione anche in ragione delle previsioni di cui agli artt. 51, 97 e 98 della Costituzione, sembra, a chi scrive, che si faccia dire alla novella del 2025 più di quanto intendesse.
Peraltro, almeno a quel che consta, la generale vigenza biennale delle graduatorie sancita dal T.U. del lavoro pubblico (che nel caso degli enti locali diviene addirittura di 3 anni ex art. 91, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) appare del tutto compatibile con l’affermazione che il concorso rimane la via prioritaria per l’accesso agli impieghi “salvo i casi stabiliti dalla legge” (art. 97, comma 3, Costituzione).
E’ stato, d’altronde, anche di recente precisato che “il principio del merito si manifesta essenzialmente nella regola, prevista dall’art. 97 della Costituzione, del concorso per l’accesso ai pubblici impieghi. In particolare, il principio del merito opera come canone organizzativo che impone che l’esercizio delle funzioni amministrative sia affidato alle persone più adatte a svolgerle in ragione delle loro conoscenze e competenze. Ne deriva che il principio del merito è strettamente collegato all’organizzazione amministrativa e si pone principalmente a tutela del buon andamento” (Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2026, n. 1018).
Neppure è mai stato revocato in dubbio che il concorso pubblico rivesta e mantenga una stellare centralità quale forma di reclutamento dei dipendenti pubblici.
Nondimeno, se -almeno con riferimento agli enti locali- lo scorrimento della graduatoria risulta addirittura possibile anche per i posti di nuova istituzione (cfr. art. 17, comma 1-bis, D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 ma cfr. le cautele di Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2025 n. 3140), la portata della disposizione di legge sembra casomai codificare un principio già invalso nella giurisprudenza amministrativa a mente del quale “l’idoneo non vincitore in un concorso pubblico vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all’assunzione, atteso che la P.A. conserva un’ampia discrezionalità ed ha una semplice facoltà, non un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo ritenere non prioritaria la copertura del posto o, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell’espletamento di un nuovo concorso, ovvero della soppressione del posto” (Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2020 n. 3139 e, più di recente, TAR Lazio – Roma, Sez. 3-bis 6 marzo 2026 n. 4264).
D’altronde, anche la Suprema Corte, in ragione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., ha avuto modo di evidenziare come, persino il (mero) scorrere del tempo, assurga ad elemento che può incidere sulla decisione di scorrere o meno una graduatoria, atteso che “la P.A. non può che determinarsi in base alla normativa vigente al momento dell’assunzione tramite scorrimento della graduatoria e non già di quella (eventualmente diversa) in vigore al momento dell’emanazione del bando iniziale. Pertanto, anche sotto questo profilo, risulta corretto l’inquadramento operato in virtù della contrattazione collettiva nel mentre intervenuta” (Cass., Sez. Lav., 12 febbraio 2026, n. 3189). Ed altresì come, anche in caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori di un concorso, l’amministrazione resti titolare di un potere pienamente discrezionale di avvalersi o meno dello scorrimento della graduatoria ai fini dell’assunzione degli idonei non vincitori (Cass., Sez. lav., 4 gennaio 2026, n. 217).
In buona sostanza non v’è dubbio che l’assolutezza della regola del previo scorrimento delle graduatorie, ancora valide ed efficaci, incontri non poche eccezioni, ma non pare, a chi scrive, che il D.L. n. 25 del 2025 abbia sul punto quella portata (per giunta a carattere retroattivo stante la dichiarata natura di norma di interpretazione autentica) che la sentenza qui commentata sembra volergli attribuire.
3. Conclusioni operative: il concorso è la regola, ma lo scorrimento non è morto.
Sembra, a questo punto, possibile concludere che la novella del 2025 non travolge affatto la regola dell’efficacia delle graduatorie concorsuali (che altrimenti renderebbe le relative e tuttora vigenti disposizioni di legge prive di qualsiasi logica e concreta portata applicativa), ma, casomai, conferma che l’obbligo del previo scorrimento non assurge ad una regola assoluta e inderogabile ma si traduce in un obbligo di contenuto motivazionale (art. 3 L. n. 241/1990) che consenta di verificare in concreto le ragioni che inducono a preferirle altri e diversi mezzi di reclutamento (cfr. TAR Abruzzo – Pescara, Sez. I, 29 ottobre 2025, n. 382 o Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2025, n. 3140).
In pratica, per le amministrazioni:
• Il concorso resta la via ordinaria e prioritaria, ma lo scorrimento delle graduatorie valide è ancora uno strumento pienamente utilizzabile, specie in chiave di efficacia e speditezza.
• La scelta di non scorrere una graduatoria (e di optare per un nuovo concorso, mobilità o altre forme di reclutamento) richiede una motivazione espressa, concreta e verificabile, calibrata sul caso specifico.
• Il decorso del tempo, i mutamenti organizzativi, le nuove professionalità richieste, i vincoli finanziari possono giustificare il mancato scorrimento, purché emergano in modo chiaro dalla motivazione.
Invece, per gli idonei:
• Non esiste un “diritto al posto”, ma una mera aspettativa, sindacabile quando l’amministrazione ignora la graduatoria senza adeguata motivazione.
• La linea interpretativa che vede nel D.L. 25/2025 la “fine” della preferenza per lo scorrimento va letta con cautela: più che un’abolizione, si tratta di una riaffermazione della centralità del concorso, con permanenza dello scorrimento come opzione discrezionale motivata.
A cura di Avv. Mauro Montini
