Una recente sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Firenze, dell’8 settembre 2026, ottenuta da questo studio legale, afferma principi di particolare rilievo in tema di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.
Il caso era quello di una dipendente del Comparto della Sanità che era stata collocata in pensione prima dell’indizione di una progressione economica (cd. orizzontale) ma che era in possesso di tutti i relativi requisiti e che, soprattutto, risultava in servizio alla data di decorrenza degli effetti economici di quella progressione e di stipula del relativo contratto integrativo che ne aveva disposto l’avvio. Nondimeno, in attuazione di una clausola di quell’accordo integrativo aziendale, ne era stata disposta l’esclusione.
Orbene la Corte di Appello di Firenze, nell’andare di diverso avviso rispetto al giudice di prime cure, ricorda innanzitutto come i rapporti fra i diversi livelli della contrattazione collettiva siano connotati da vincoli gerarchici e impediscano alla contrattazione decentrata di derogare a quella nazionale per effetto della disciplina degli artt. 2, 40, 40bis, 45 e 52 D. Lgs. n. 165 del 2001 (cfr, in dottrina, BOSCATI – MAINARDI, Diritto del Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Milano, 2021, pagg. 58-59; TENORE (a cura di), Il Manuale del Pubblico Impiego privatizzato, Roma, 2024, V ed., pagg. 133-134 e, in giurisprudenza, Cass., sez. lav., 02/03/2025, n.5500; Cass., sez. lav., 03/10/2023, n. 27842; Cass., sez. lav., 18/08/2023, n.24807; Cass., sez. lav., 14/12/2020, n. 28412; Cass., sez. lav., 29/05/2018, n.13479; Cass., sez. lav., 30/08/2010, n. 18860, tutte ignorate al pari di Corte Cost., 25/06/2019, n.157).
Sicché, nel caso di specie, disapplicata e comunque ritenuta nulla la relativa clausola del contratto integrativo aziendale, la Corte di Appello ha riconosciuto alla dipendente il diritto al DEP ed al conseguente risarcimento dei danni sofferti, stante il dato pacifico che, ove vi avesse preso parte, avrebbe acquisito il relativo differenziale economico.
Invero, sulla base anche un consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. L, 13.9.2022, n. 26934; Cass., sez. lav., 15/02/2024, n. 4154), si è ritenuto che «la ratio dell’istituto dei DEP come prevista dalla contrattazione nazionale all’art.19 comma i CCNL stabilisce che tali progressioni economiche sono attribuibili “al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area..”, così definendo la funzione dei DEP in senso decisamente premiale, in quanto destinata appunto a premiare la maggiore professionalità acquisita dai dipendenti nelle svolgimento delle loro mansioni proprie (piuttosto che una funzione incentivante, relativa allo svolgimento delle mansioni in futuro, come invece previsto da altri CCNL, es. Agenzia Entrate). Si tratta pertanto, in sintonia con la decorrenza retroattiva (“i differenziali sono attribuiti con decorrenza l gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati”, così ancora l’art. 19, comma i CCNL), di un emolumento che è destinato a remunerare in via diretta e immediata la maggiore competenza professionale che i singoli dipendenti dimostrano di avere acquisito e che quindi non è collegato alla presenza in servizio, ma al possesso dei necessari requisiti al momento in cui il beneficio viene riconosciuto, ovvero il 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo» (così Corte App. Firenze, Sez. lav., 8 settembre 2026).
In buona sostanza prosegue ancora la Corte «questa sola può essere la data rilevante ai fini dell’accesso alla procedura,mentre il riferimento alla data del bando finirebbe per far dipendere il riconoscimento della progressione ai tempi aleatori della procedura e alla scelta discrezionale dell’Amministrazione circa il momento nel quale indirla, con il rischio di ingiustificate disparità di trattamento dei dipendenti in ragione della sola data del pensionamento».
Siffatte conclusioni, seppure rese con riferimento alla tornata contrattuale 2019-2021 ed al Comparto della Sanità, assumono una valenza generale (cfr. anche i pronunciamenti ARAN CFL259 sul Comparto delle Funzioni Locali) non sembrano incisi dai rinnovi contrattuali già intervenuti (quelli del triennio 2022-2024) e neppure dalle nuove ipotesi in corso di sottoscrizione e sono quindi destinate ad orientare interpreti e operatori nonché i singoli lavoratori a rivendicare i loro diritti ove pretermessi.
A cura di Avv. Mauro Montini
