a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

danno, dipendente, risarcimento

Il caso degli infermieri adibiti a mansioni degli OSS, una dequalificazione non più tollerabile

Quante volte un infermiere si trova a cambiare lenzuola o a pulire un bagno invece di svolgere il suo lavoro?
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Lav., 30 marzo 2026, n. 7711) consente di affrontare un tema che investe appieno l’organizzazione del lavoro in molte strutture sanitarie del nostro paese e che, in prospettiva, è destinato ad assumere dimensioni anche più accentuate tenuto conto del calo demografico e della scarsa appetibilità delle professioni sanitarie.
Si tratta dell’utilizzo degli infermieri in mansioni (igienico-domestiche-alberghiere) proprie del personale ausilario e di supporto, ossia degli operatori socio sanitari cd. OSS.
In buona sostanza, se la disciplina delle mansioni nel lavoro pubblico è da sempre stata assoggettata ad un quadro regolatorio suo proprio (quello dell’art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001) derogatorio in non pochi punti da quello dell’art. 2103 c.c., la Suprema Corte traccia una sorta di confine nella possibilità di assegnare un dipendente anche a mansioni proprie e tipiche di qualifiche inferiori.
Si afferma, operando una sorta di decalogo cui i datori di lavoro pubblici sono chiamati ad attenersi (ed al quale i lavoratori potranno ispirarsi per rivendicare i propri diritti):
• che il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività (ovvero degli artt. 97 e 98 della Costituzione), può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione;
• che tale assegnazione impone comunque le mansioni inferiori non siano completamente estranee alla professionalità di quel lavoratore;
• che ricorra una obiettiva (e dimostrabile) esigenza, organizzativa o di sicurezza che impone tale (sia pur minima) dequalificazione;
• che, in ogni caso, la richiesta di svolgere mansioni inferiori deve avere carattere marginale rispetto a quelle tipiche e proprie del profilo professionale posseduto ovvero, laddove non ricorra tale aspetto,
• che sia in ogni caso occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle attività più qualificanti.
Insomma l’aspetto di maggior rilievo di questo orientamento giurisprudenziale (tutt’altro che isolato; cfr. Cass. n. 12128/2025, n. 12138/2025 e Cass., Sez. Lav., 14 aprile 2026 n. 9451) risiede nel fatto che le mansioni inferiori sono legittime se marginali e residuali, ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza.
Tutte le volte che si è in presenza di un ricorso sistematico a mansioni inferiori il discorso cambia.
A quel punto l’operato dell’ente pubblico diviene illegittimo e censurabile, in quanto viola il diritto del lavoratore al rispetto della propria “professionalità” e dell’“immagine lavorativa del dipendente” (Cass. Sez. Lav., 30 marzo 2026, n. 7711).
E, in termini ancora più chiari si esprime la di poco successiva Cass., Sez. Lav., 14 aprile 2026 n. 9451 che conferma come “non basta, perché l’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 sia rispettato, che l’adibizione “anche” a mansioni inferiori non sia stata prevalente e sia stata determinata da esigenze di servizio, ma occorre altresì che tale adibizione sia stata marginale o in alternativa meramente occasionale”, altrimenti “ne resta svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001“.
In conclusione appare evidente che tale orientamento, per un verso, richiama le strutture sanitarie a prestare particolare attenzione nell’utilizzo del personale infermieristico.
Per altro verso, consente a quel personale non solo di rivendicare il rispetto di un profilo professionale che risulta oramai definitivamente affrancato della sua connotazione iniziale di marginalità rispetto al ruolo medico ma altresì di poter agire in giudizio per porre comunque dei limiti all’assegnazione di mansioni inferiori e, se del caso, ottenere il risarcimento dei danni da dequalificazione.
Infatti, specie se prolungata nel tempo, una costante, continuativa e quotidiana assegnazione allo svolgimento di incombenze inferiori rispetto a quelle della qualifica professionale può essere fonte di danno risarcibile secondo la consueta allegazione del danno da dequalificazione che consente di veder risarciti sia i profili patrimoniali (correlati alla perdita di aggiornamento, pratica clinica e competenze) che non patrimoniali (ossia legati alla persona in quanto tale).
In realtà, in questa ipotesi, il danno non nasce solo dalla “fatica” o dalla “scomodità” delle mansioni, bensì dalla compromissione dell’immagine e identità professionale e del bagaglio di competenze del lavoratore.
Ed è il caso di aggiungere, con Cass., sez. lav., 11/12/2025, n. 32359, che il danno da dequalificazione può comprendere anche “il danno morale, il danno biologico e quello relazionale” tutte le volte che la sofferenza soggettiva di chi vede svilita la propria professionalità si traduce in un danno alla salute ovvero incide sul modo in cui il lavoratore vive i rapporti con colleghi e ambiente di lavoro.
Va precisato che l’orientamento della Cassazione non vieta in assoluto l’assegnazione di compiti inferiori, ma ne circoscrive rigorosamente l’uso, consentendolo solo in modo davvero eccezionale e marginale.
Le strutture sanitarie dovrebbero pertanto evitare forme di utilizzo abituale e non formalizzate del personale infermieristico in compiti propri di figure ausiliarie, predisponendo assetti organizzativi chiari, turnazioni coerenti e ordini di servizio che rendano tracciabile l’eventuale ricorso a mansioni diverse, che devono avere carattere marginale, residuale od occasionale.
Ogni utilizzo stabile e organizzato di personale qualificato in attività inferiori espone l’amministrazione al rischio di illegittimità e di responsabilità risarcitoria.
In conclusione emerge con nettezza che l’infermiere non è un tuttofare. È un professionista sanitario con una formazione specifica, responsabilità cliniche precise e un ruolo che nulla ha da spartire con le mansioni di pulizia e supporto alberghiero.
La Cassazione lo ha riconosciuto con chiarezza. Ora tocca alle strutture sanitarie adeguarsi — e agli infermieri sapere che hanno gli strumenti per pretenderlo.

A cura di Avv. Mauro Montini

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