Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez., Lav., 31 agosto 2026 n. 24875), nel pronunciarsi su un contenzioso che aveva ad oggetto la legittimità di una sanzione disciplinare inflitta ad un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, affronta tematiche di non poco rilievo che muovono dalla necessità che l’operato di un proprio dipendente non solo sia, in concreto, ma appaia in ogni caso esente da qualsiasi possibile condizionamento o riflesso esterno.
Invero, nella specie, veniva in rilievo la violazione dell’art. 5, comma 1, del DPR 16 aprile 2013 n. 62 (il cd. “codice di comportamento dei dipendenti pubblici” attuativo dell’art. 54 D. Lgs. n. 165 del 2001) a mente del quale «nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attivita’ dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati».
Era, difatti, accaduto che un funzionario (avente oltretutto un profilo di responsabilità) avesse omesso di comunicare «di aver assunto la carica di rappresentante legale di due associazioni massoniche, riconducibili al Grande Oriente d’Italia». Da ciò era scaturito un procedimento sanzionatorio che si era concluso con l’irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa.
Orbene, diversamente dal giudice di merito di secondo grado, la Suprema Corte rileva come la disposizione surrichiamata (la cui violazione assume sicura rilevanza disciplinare anche ai sensi dell’art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 165 del 2001) ha una chiara finalità di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’agire della pubblica amministrazione (ovvero dei suoi funzionari e dirigenti) così da consentire di valutare se l’adesione ad un’associazione possa determinare una situazione di conflitto di interessi anche potenziale (cfr., anche la disciplina dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 6 e 7 del medesimo DPR n. 62 del 2013).
Neppure, anche ai fini disciplinari, occorre che tale mancata comunicazione si sia tradotta in circostanze concrete di effettivo conflitto di interessi, visto che ciò che il legislatore ha inteso preservare (in attuazione degli artt. 54, 97 e 98 della Costituzione) è la trasparenza e la mancanza, per così dire, anche solo di sospetti di condizionamenti dell’operato del funzionario pubblico. E ciò, a maggior ragione in presenza di associazioni, che prevedono «come si legge nella stessa sentenza impugnata, un “giuramento di fedeltà massonica”, e quindi di stringente fedeltà nei confronti degli associati» (così ancora la sentenza impugnata) di cui, persino, sul piano del buon senso, appaiono intuibili la contorsioni che si potrebbero verificare con la cura di quegli interessi pubblici cui soltanto dovrebbe ispirarsi l’agere amministrativo. Insomma, senza scomodare la storia della Prima Repubblica, appare intuibile che il codice del comportamento volesse prestare particolare attenzione specie alle associazioni aventi carattere di particolare riservatezza. Si legge ancora nella pronunzia della Suprema Corte che il tenore testuale del codice di comportamento «rendeva particolarmente riconoscibile che essa aveva riguardo al genere di consessi in questione, originariamente connotati da spiccati aspetti di segretezza e che spesso conservano aspetti rituali ed iniziatici riservati».
Ed è oltretutto intuibile, per le funzioni ed i poteri attribuiti dalla Agenzie Fiscali, che un simile obbligo di (totale) trasparenza assume ancora più rilievo in questo caso come emerge anche dall’art. 8 del codice di comportamenti dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate vigente dal 31 marzo 2021 che lo declina e lo procedimentalizza in termini ancora più stringenti (cfr., con riferimento al codice precedente, Cass., sez. lav., 9/05/2018, n. 11160).
Anche la giurisprudenza amministrativa aveva statuito la piena liceità di un simile obbligo di comunicazione, evidenziando come esso non ponesse «alcun limite alla libertà dei singoli di aderire ad associazioni che, ovviamente, non risultino vietate dall’ordinamento; e la stessa sanzione della decadenza è prevista per la mancata o infedele dichiarazione, e non già l’appartenenza ad una data…l’obbligo di comunicazione imposto dalla legge regionale è correlato alla particolare posizione funzionale rivestita dal soggetto designato o nominato ad una pubblica funzione e giustificato da preminenti interessi pubblici e generali direttamente assistiti da garanzia costituzionale. Il soggetto che aspira al conferimento di un incarico pubblico è portatore (e di ciò deve essere consapevole) di un obbligo di trasparenza nei confronti della collettività che implica la possibilità di conoscenza, da parte dei cittadini, di profili della propria personalità e delle proprie opinioni e attitudini, sia come singolo che in qualità di appartenente al contesto sociale nel quale si esplica la propria attività: ciò è tanto più vero in relazione all’espletamento del mandato politico, ma è comunque di assoluta rilevanza anche nel quadro del conferimento di incarichi pubblici ad estranei all’amministrazione, in funzione dell’attribuzione di poteri pubblicistici e, anche, della correlata gestione di risorse finanziarie collettive» (Cons. Stato sez. IV, 06/10/2003, n. 5881).
In conclusione la sentenza si segnala per aver operato un corretto ed equilibrato bilanciamento fra obblighi di trasparenza e diritto di libera associazione che di certo non si intende conculcare e che neppure investe le opinioni religiose, politiche o sindacali dei singoli lavoratori come di nuovo a cura di rilevare la Corte Suprema che parimenti esclude il contrasto con la disciplina dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori.
Nella specie l’adesione ad un’associazione massonica, seppure pacificamente afferente alle vicende extralavorative e di per se del tutto lecita, assume comunque un rilievo sul piano della corretta attuazione (anche ex artt. 2104 e 2105 c.c.) della prestazioni lavorative richieste ad un funzionario pubblico proprio al fine di preservare la concreta «attitudine professionale del lavoratore” che in tanto sussiste in quanto il dipendente pubblico sia in grado di assicurare il rispetto dei doveri richiamati dall’art. 54 che altro non è se non una esplicazione dello statuto costituzionale del dipendente pubblico». Talvolta, anche l’apparenza, ha un suo valore.
A cura di Avv. Mauro Montini
