Una interessante e recente sentenza della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2026 n. 8738), in riforma ad una pronunzia della Corte di Appello di Firenze, affronta un caso di rilievo in caso di licenziamento asseritamente simulato. Si statuisce, difatti, che in tema di licenziamento disciplinare per simulazione dello stato di malattia, l’onere probatorio gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 l. n. 604/1966 può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c.
Nel caso di specie, nondimeno, il ragionamento presuntivo, seguito dalla Corte di Appello per affermare la natura simulata della malattia, è risultato viziato, per difetto di gravità e concordanza, visto che non è stato adeguatamente valorizzata la pacifica esistenza di un certificato medico attestante la patologia. Insomma, a fronte di tale elemento documentale, il complesso indiziario perde le caratteristiche richieste dalla legge per assurgere a prova piena dei fatti e ci sarebbero stato bisogno quanto meno di approfondimenti di tipo medico-legale che chiarissero la portata effettiva o apparente della malattia. In conclusione, la valutazione della superficialità diagnostica di un certificato rilasciato da un medico — generico o specialista — in assenza di perizia medico-legale si risolve in un’apodittica pretermissione delle competenze diagnostiche del sanitario e integra falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Licenziamento disciplinare, simulazione e stato di malattia: a volte basta un certificato!
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