La Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro, con la sentenza n. 240 del 02/05/2025, afferma in maniera del tutto condivisibile che non sussiste un obbligo, per il datore di lavoro, di procedere ad un’unica contestazione unitaria a fronte di diverse condotte illecite; è, quindi, possibile attivare più procedimenti disciplinari senza alcuna lesione del diritto di difesa del dipendente. Infatti “giova, peraltro, ricordare che, per quanto riguarda il frazionamento delle contestazioni disciplinari, la Cassazione, con la sentenza citata nella sentenza appellata (n. 11776 del 2011), precisa che: .. non vi è alcuna regola desumibile dal richiamato L. n. 300 del 1970, art. 7 secondo la quale non può procedersi, a fronte di più autonome contestazioni, ad un unico procedimento disciplinare ed alla irrorazione di una sola sanzione disciplinare, non dovendo necessariamente ad ogni contestazione seguire un autonomo procedimento disciplinare ed un autonoma sanzione disciplinare. Il criterio atomistico propugnato dal ricorrente non trova alcun riscontro nella ratio legis, né la trattazione unitaria sotto il profilo procedimentale di più contestazioni viola di per sé il diritto di difesa del lavoratore. Del resto, questa Corte, come sottolineato dal giudice del merito, ha più volte affermato che non è configurabile a carico del datore di lavoro l’ulteriore onere di adottare per ciascuna inadempienza un adeguato provvedimento disciplinare, a pena di decadenza dal potere di attribuire ad esse rilevanza a fondamento di una più grave sanzione (Cass. 25 settembre 2002 n. 13943). La S.C., quindi, si pone il problema contrario, ossia se sia legittima la riunificazione di più fatti in un solo procedimento disciplinare, ma non afferma che è illegittima la scelta opposta, ossia quella “atomistica”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, sanzione
Esiste un principio che vieta il frazionamento delle contestazioni disciplinari?
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