La Suprema Corte ha recentemente affermato che la circostanza che l’indennità sostitutiva del preavviso non sia stata corrisposta al dipendente in forza di un accordo conciliativo stipulato tra lo stesso e il datore di lavoro è ininfluente ai fini contributivi, in quanto la transazione ha effetti nel rapporto di lavoro, ma non anche nel distinto rapporto previdenziale.
Dunque, secondo i Giudice di legittimità, l’indennità sostitutiva del preavviso, in considerazione della sua natura retributiva, è assoggettata all’obbligo contributivo anche nel caso in cui il lavoratore licenziato rinunci alla stessa, in quanto il negozio abdicativo del dipendente non può incidere sul diritto dell’ente previdenziale al pagamento della contribuzione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, rapporto di lavoro
L’accordo di rinuncia al preavviso
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