La Corte di Cassazione ha di recente ribadito il principio di diritto secondo il quale “Il datore di lavoro committente, che affidi lavori, servizi o forniture ad impresa appaltatrice nell’ambito della propria azienda nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo della medesima, è tenuto, ove abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, all’adempimento degli specifici obblighi imposti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.; nel caso di inadempimento di tali obblighi, il committente può essere ritenuto responsabile dell’infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell’impresa appaltatrice, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull’attività di quest’ultima”.
Dunque, in tali casi i Giudici di merito devono accertare l’eventuale inadempimento dell’azienda committente agli obblighi previsti dall’art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008 e, poi, verificare in concreto l’eventuale incidenza causale degli accertati inadempimenti sulla eziologia del sinistro verificatosi.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
infortunio
Il rischio interferenziale
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