Cass., Sez. Lavoro, 9 febbraio 2026, n. 2844 torna sull’annosa questione del diritto di critica nell’esercizio dell’attività sindacale e politica, ribadendo che tale diritto è legittimo se rispetta i limiti di continenza formale (modalità espressive) e sostanziale (contenuti). Quest’ultima richiede, in particolare, che i fatti narrati corrispondano a una “veridicità putativa”, ovvero siano soggettivamente desumibili da fatti noti secondo parametri di razionalità sufficiente. Pertanto il diritto di critica è violato quando la manifestazione del pensiero trasmoda in affermazioni denigratorie o denunce di gravi illeciti istituzionali (come l’assunto di concorsi truccati per favorire l’evasione fiscale) prive di qualsivoglia riscontro, anche solo indiziario. Neppure vale invocare la protezione del segnalante di illeciti (whistleblowing) che deve ritenersi esclusa qualora la segnalazione o divulgazione pubblica non sia supportata dal fondato motivo di ritenere che le informazioni riportate siano vere al momento della denuncia.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Il diritto di critica del dirigente sindacale alle prese con il limite della continenza
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