L’ordinanza n. 27779 del 17.10.2025 della Suprema Corte dà piena continuità ad un suo filone giurisprudenziale nella vigenza del principio di onnicomprensività della retribuzione (ex art. 24 D. Lgs. n. 165 del 2001), al dirigente medico non può essere in ogni caso concessa alcuna remunerazione di orario eccedente quello contrattualmente previsto anche se, come nel caso di specie, derivante da un erroneo calcolo del “debito orario”. Orbene, muovendo da tale assunto, che dovrebbe probabilmente essere rimeditato alla luce del CCNL del 23.01.2024 che sul punto della regolazione oraria dei dirigenti medici introduce innovazioni non di poco conto, si afferma che “la corte di appello ha erroneamente attribuito al dirigente medico le differenze retributive scaturenti dallo svolgimento di un orario superiore alle 38 ore settimanali derivante dal debito orario emergente dall’errato calcolo a seguito di assenze per ferie, malattie, festività, permessi ed altre assenze similari nel periodo dal 01.01.2013 al 31.10.2018, sebbene il dirigente medico non avesse diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’ASL per determinare il debito orario minimo assolto”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, ferie, permessi, retribuzione
La retribuzione dei dirigenti sanitari del SSN é onnicompresiva di qualsiasi eccedenza oraria
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