Una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass., Sez. Lav,. 14.10.2025 n. 27368) conferma alcuni approdi oramai pacifici in tema di sindacabilità degli incarichi dirigenziali. Il conferimento di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato (nella specie, ai sensi dell’art. 19, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001) integra una determinazione negoziale di natura privatistica. L’amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad osservare le clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e i principi dell’art. 97 Cost. 37, procedendo ad una valutazione comparativa tra gli aspiranti e fornendo una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni della scelta. In questo contesto il punteggio numerico sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico della Commissione, qualora i criteri di massima siano stati predeterminati. Il sindacato del giudice non può estendersi al merito della scelta operata, ma deve limitarsi al controllo della correttezza della procedura e della logicità della motivazione; è pertanto inammissibile il ricorso che miri ad una rivalutazione dei fatti o dei titoli dei candidati.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
La via dell’incarico dirigenziale e la sua conoscibilità giudiziale
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