Prosegue inesorabile l’orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, ossia dal giorno dell’insorgenza del diritto. Si afferma, infatti, in Cass., Sez. Lav., 17.10.2025 n. 27769, che siffatto principio si applica sia ai rapporti a tempo indeterminato, sia a quelli a tempo determinato, sia in caso di successione di contratti a termine. Il “metus” (timore del licenziamento) che nel settore privato sospende la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è configurabile nel pubblico impiego, poiché il dipendente non ha alcuna aspettativa giuridicamente tutelata alla “stabilizzazione” o continuazione del rapporto, stante il divieto di conversione e l’obbligo di accesso tramite concorso (art. 97 Cost.). Tale principio si applica a maggior ragione ai rapporti di lavoro “di fatto” con la P.A, i quali non generano alcuna aspettativa di stabilizzazione e, pertanto, non impediscono il decorso della prescrizione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, licenziamento
Il “metus” del lavoratore pubblico non esiste mai
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