a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dipendente, licenziamento

La comparazione nel licenziamento collettivo

Secondo la Corte di Cassazione, in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta fissati dalla legge, la comparazione tra lavoratori deve avvenire nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e produttivo e deve essere effettuata prendendo in esame non solo le mansioni concretamente svolte da ciascun dipendente in quel momento, ma anche la capacità professionale di ciascun addetto ai settori da sopprimere.
Il datore di lavoro, pertanto, in seno alla procedura di licenziamento collettivo, deve mettere a confronto tutti i lavoratori che abbiano un bagaglio di esperienza e conoscenza tale da consentire loro di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono.

Condividi questo articolo

Articoli correlati

20 Agosto 2026

Lavoratori somministrati, principio della parità retributiva (ivi compreso il trattamento accessorio e premiale) e limiti della contrattazione integrativa

Il Tribunale di Firenze- Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1881 del 12 luglio 2026, precisa che il principio di parità di trattamento economico e normativo tra il lavoratore somministrato e i dipendenti diretti dell’utilizzatore [...]

12 Agosto 2026

Quand’è che un licenziamento è nullo perché ritorsivo?

Con la sentenza della Corte d’Appello di Firenze- Sezione lavoro del 10 luglio 2026 n. 494, viene chiarito che il licenziamento intimato formalmente per insubordinazione e assenza ingiustificata (dovuta al rifiuto del lavoratore di accettare [...]

Quesiti pratici

Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.

Torna in alto