a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

ferie, illecito, rapporto di lavoro, retribuzione

Appalto illecito

La Suprema Corte ha recentemente ribadito che, ai fini della configurabilità dell’appalto lecito, l’appaltatore deve organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale.
Nel caso in cui, invece, l’appaltatore si limiti a mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, si configura intermediazione illecita, con conseguente diritto del lavoratore a richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente.

Condividi questo articolo

Articoli correlati

23 Aprile 2026

Licenziamento disciplinare, simulazione e stato di malattia: a volte basta un certificato!

Una interessante e recente sentenza della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2026 n. 8738), in riforma ad una pronunzia della Corte di Appello di Firenze, affronta un caso di rilievo in caso [...]

15 Aprile 2026

Licenziamento per superamento del periodo di comporto e lavoratore disabile: occhio alla discriminazione!

Sul tema è recentemente intervenuta Cass., Sez. Lavoro, Sezione Lavoro, 2 aprile 2026 n. 8211. Si afferma che in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato a lavoratore disabile, la discriminazione indiretta [...]

Quesiti pratici

Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.

Torna in alto