La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di patto di prova, ricordando che la cusa dello stesso è ravvisabile nella tutela dell’interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro.
I Giudici hanno, inoltre, ribadito che, per evitare l’illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi, precisando tuttavia che detta indicazione ben può essere operata anche rinviando alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Il patto di prova
Condividi questo articolo
Articoli correlati
6 Ottobre 2026
Per Cass. Civ., Sez. Lav., 7 maggio 2026, n. 13148 il contratto di agenzia si distingue dal procacciamento di affari per la stabilità e la continuità dell’incarico di promozione della conclusione di contratti in una [...]
30 Settembre 2026
La Corte d’Appello di Firenze, Sez. Lavoro, 31 agosto 2026, n. 487/2026 affronta questioni di non poco rilievo nell’ambito di un contenzioso piuttosto complesso. Si statuisce, innanzitutto, che grava sul lavoratore che agisca per il [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
