La Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro, con sentenza 14 agosto 2025 n. 435, affronta un caso di non poco interesse. L’impiegata di un’azienda veniva licenziata perché accusata di aver, senza autorizzazione, copiato su una memoria di massa esterna (USB) un rilevante numero di file e di documenti aziendali aventi ad oggetto dati riservati di soggetti terzi e dei legali rappresentanti della medesima azienda. Orbene, nel rigettare l’impugnazione del licenziamento, si afferma in modo condivisibile che nemmeno, a legittimare la condotta contestata (sicuramente lesiva dei diritti alla riservatezza dei soggetti coinvolti negli atti copiati sulla chiavetta USB), vale invocare la loro eventuale rilevanza difensiva. Infatti, come precisa la Corte di Appello di Firenze “per contro, la giurisprudenza di legittimità è rigorosa nello stabilire i casi in cui è legittimo produrre in giudizio documenti riservati, senza il consenso del titolare dei medesimi dati, richiedendo che tale produzione sia effettivamente adeguata e pertinente rispetto alla domanda svolta dalla controparte del titolare – requisiti tutti che nel caso in esame mancano”. Insomma, nel caso di specie, era il rilevantissimo numero dei documenti “trafugati” a rendere indimostrabile la loro pertinenza alle esigenze difensive della lavoratrice che, neppure in giudizio, aveva utilizzato la concreta utilità di una simile mole di atti.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento
Impossessamento di dati aziendali e licenziamento disciplinare
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