Se si scorrono i repertori della giurisprudenza della Suprema Corte degli ultimi anni è difficile non cogliere come la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, a dispetto di una privatizzazione che risale al 1 luglio 1998 e che può ritenersi un dato acquisito, mantiene una significativa diversità di approccio giudiziale che sembra andare anche oltre la specialità che ne contraddistingue la regolazione rispetto a quella di diritto comune applicata ai lavoratori privati. Sembra riecheggiare, in altre parole, in questa giurisprudenza uno dei rilievi critici che, almeno parte della dottrina, muoveva al Giudice amministrativo, all’epoca del pubblico impiego in regime pubblicistico e devoluto alla giurisdizione esclusiva di quel giudice (oggi limitato a talune specifiche categorie di dipendenti): l’assunzione, da parte del giudice, di una sorta di ruolo suppletivo e di tutela del datore di lavoro pubblico, ritenuto (a torto o a ragione) incapace di assumere il ruolo di vera e propria controparte datoriale del lavoratore pubblico e, soprattutto, dei suoi sindacati.
A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna pretesa di completezza, si fa qui riferimento alla giurisprudenza che:
i. ha ritenuto che il precario pubblico, ancorché privo di qualsiasi possibilità di conversione del suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, debba rivendicare le differenze stipendiali nel corso di svolgimento del medesimo rapporto, non sussistendo alcuna posizione di metus pena, per l’appunto, il maturare della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (Cass., sez. lav., 30/04/2024, n.11622);
ii. ha affermato l’inderogabilità in melius dei trattamenti retributivi per come definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, consentendo la ripetizione delle somme corrisposte in eccesso secondo le regole dell’art. 2033 c.c., sull’indebito oggettivo, e nei limiti della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. (Cass., sez. lav., 31/07/2024, n.21520);
iii. ha ritenuto che, in caso di rapporti di lavoro subordinati di fatto e di eventuali trattamenti retributivi eccedenti i parametri previsti dalla contrattazione collettiva (perché, in ipotesi, aventi la forma apparente di contratti di collaborazione autonoma), gli importi corrisposti siano soggetti a restituzione qualora il dipendente agisca per il riconoscimento della natura subordinata e neppure possano costituire fondamento per la quantificazione del TFR (Cass., sez. lav., 27/03/2025, n.8134);
iv. ha sottratto gli incarichi, a contratto e a tempo determinato, di cui all’art. 110, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 267 del 2000 (il testo unico degli enti locali) ai principi e alle regole della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES,UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (Cass., Sez. Lav., 02/07/2025 n. 17886).
Questi esempi, sebbene non esaustivi, delineano un quadro che sembra oramai consolidato. Orbene, se non è ovviamente questa la sede per approfondire tematiche che involgono istituti e principi fondamentali del rapporto di lavoro subordinato con le pubbliche amministrazioni, nondimeno, è doveroso sottolineare una qualche perplessità e insoddisfazione per il rigore ed il formalismo di una giurisprudenza che sembra lasciare sullo sfondo quella che è e che rimane la parte debole di qualsiasi rapporto di lavoro: il lavoratore privato o pubblico, che sia.
Si ha un bel dire che la P.A. non ha alcuna possibilità di stipulare contratti di lavoro pubblico privatizzato con modalità “atipiche” o “particolari”, in ragione delle mansioni da svolgere, retribuendoli senza osservanza piena delle regole di cui alla contrattazione collettiva (cfr. Cass., sez. lav., 10/07/2025, n.18891), ma resta la banale e franca obiezione: «che colpa ne ho io»?
In buona sostanza, se il legislatore con una serie di reiterati interventi ha profondamente ridimensionato il potere (pubblicistico) di autotutela della pubblica amministrazione soggetto alle regole della legge n. 241 del 1990, è difficile non avere la sensazione che i dipendenti pubblici siano una sorta di «figli di un dio minore» che, approfittando della disattenzione (o peggio colpevole benevolenza) del loro datore di lavoro, lucrano impieghi o trattamenti economici non dovuti e meritano, quindi, una minore tutela. Persino, la sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2023 ha sancito che gli indebiti retributivi pubblici restano ripetibili sia pure a condizione che il relativo recupero avvenga conformemente ai principi in tema di buona fede.
In conclusione, se non c’è dubbio che i principi e le regola applicate dalla Suprema Corte rispondano a legittime e comprensibili preoccupazioni di tenuta finanche dei conti pubblici e vogliano porre un argine a condotte che potrebbero prestarsi anche a applicazione distorsive e clientelari, resta l’auspicio che talune conclusioni possano essere rivisitate e rimeditate, essendo -a dir poco opinabile- che un dipendente, assunto a tempo determinato e privo di qualsiasi speranza di rivendicare in giudizio la trasformazione a tempo indeterminato (ex art 36, comma 5, D. Lgs. n. 165 del 2001), si trovi in una situazione priva di qualsiasi metus, sicché, per lui (a differenza del lavoratore privato), la prescrizione corre in costanza di rapporto di lavoro.
E, in questo senso, è altrettanto auspicabile che non poche delle questioni qui prospettate possano essere proposte anche innanzi alla Corte di Giustizia o alla CEDU visto che, persino, in tema di tutela dell’affidamento le conclusioni che si vanno consolidando sono tutt’altro che esenti da rilievi, lasciando spesso il lavoratore solo davanti a richieste restitutorie anche ingenti al cui verificarsi non ha in alcun modo concorso. Si pensi, solo per ipotesi, ai trattamenti, poi risultati indebiti per effetto della nullità dei contratti collettivi integrativi ex art. 40 D. Lgs. n. 165 del 2001.
a cura di Avv. Mauro Montini
