a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

contrattazione collettiva, danno, dipendente, rapporto di lavoro, ufficio

Tutela della prestazione lavorativa e responsabilità erariale

Il presente articolo è una parte di un più ampio saggio in corso di referaggio per la Rivista ”Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni” della Giappichelli editrice unitamente ad Oriana Avallone.
di Pasquale Monea1
Le pronunce della giurisprudenza civile ed amministrativa, ribadiscono, in maniera oramai pacificamente costante, in materia di pubblico impiego, che l’esistenza di una prestazione lavorativa di fatto comporti il riconoscimento del relativo trattamento economico, posto che la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione, non è di per sé escludente il diritto del prestatore a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, commisurando l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa e precisamente: “ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità – la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa2.

La Corte di Cassazione, pertanto, sulla scorta del principio oramai costituzionalizzato, ha stabilito che pur in presenza di violazioni inerenti l’assenza di un’autorizzazione prevista dal CCNL (che risponde ad ulteriori ragioni programmatiche o di spesa) ovvero che risalga a fattispecie diverse da quella del lavoro straordinario (ad es. attività da remunerare con compensi incentivanti di cui non si realizzino i presupposti), rispetto alla remunerazione del lavoratore, ciò che conta è lo svolgimento del lavoro su incarico anche solo implicito o tacito del datore e non contro la volontà di questi, sicché non rileva il fatto che siano osservate forme, né che l’autorizzazione si manifesti per qualunque ragione come invalida o potenzialmente tale, oppure come inidonea al suo scopo originario3.
In altri termini, sulla scorta di tali traguardi interpretativi, di recente la giurisprudenza della Cassazione, valorizzando maggiormente la “partecipazione” del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la volontà dello stesso ha ridefinito i confini della ripetibilità del lavoro straordinario.
La conferma della prevalenza del principio “fattuale” della prestazione, comporta, pertanto, il diritto del prestatore di lavoro all’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate in caso di mancanza e/o di illegittimità del provvedimento formale di attribuzione, nel caso di prestazioni a carattere accessorio, con il solo limite dell’“dell’invito domino o prohibente domino4.
Ed è partendo da ciò che possiamo spostare le considerazioni su uno dei temi più ricorrenti, a completamento del quadro sopra delineato: il rapporto tra l’art. 2126 c.c. ed un eventuale ipotesi di danno di cui all’art. 1, comma 1 bis della L. n. 20/944.
Secondo l’indirizzo giuscontabile prevalente, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato, essendo non espressiva della capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con regolare percorso di studi, non arreca all’ente pubblico alcuna utilità ex art. 1, co. 1-bis, n. 20/1994 e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte (cfr., ex pluribus, Corte Conti, Sez. Lombardia 7.05.2024 n. 76; id. n. 263/2022 e n. 138/2023, nonché id., Sez. App. Sicilia, n. 243/2012 e n. 469/2014; Sez. I^ centr. App. n. 527/2017; Sez. II^ centr. App. n. 568/2018; Sez. giur. Toscana n. 463/2021; Sez. giur. Molise, n. 2 e n. 13/2023; Sez. giur. Emilia Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023).
Sulla scorta dei traguardi interpretativi raggiunti dai giudici nazionali e transnazionali in materia tuttavia il giudice contabile ha rimeditato l’orientamento consolidato con una serie di sentenze5 fra cui spicca, in ultimo, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, sentenza del 24 febbraio 2025 n. 32.
Secondo la Corte lombarda il nuovo orientamento sembra essere maggiormente conforme all’esegesi del disposto di cui all’art. 1 comma 1-bis della L. n. 20/94, norma speciale e come tale prevalente rispetto all’art. 2126 del Cod. Civ., che con una dizione chiara, ampia e onnicomprensiva (senza eccezione alcuna), fa riferimento allo scomputo quantificatorio dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A. o dalla comunità amministrata.
In secondo luogo risulta conforme alle norme generali e fondamentali ed ai principi basilari dell’ordinamento. In particolare il principio espresso dalla Corte Costituzionale 27 gennaio 2023, n. 8, laddove, come cita lo stesso giudice contabile, “ha evidenziato come l’art. 2126 c.c., in ragione della protezione da esso assicurata alla “causa dell’attribuzione, costituita da una attività lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta“, giustifica “sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia, qualora questo sia stato già erogato, l’irripetibilità medesimo“, nonché il dettato dell’art. 2126 c.c. che prevede la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non preclude la produzione degli effetti (ivi compresi i riflessi retributivi) per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione “salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa”.
È evidente, pertanto, l’enuclearsi di un sempre più spinto orientamento giuscontabile6 volto a caratterizzare di contenuti concreti l’“an” delle fattispecie generatrici di danno erariale al fine di porre confini agli effetti fagocitanti della onnicomprensività della norma.
Sulla base del quadro ordinamentale analizzato il giudice contabile lombardo con riferimento alle prestazioni lavorative rese da dipendente pubblico, assunto in carenza del titolo di studio richiesto per l’accesso, distingue, pertanto, tre ipotesi:
a) prestazioni non routinarie richiedenti titoli di elevata specializzazione non posseduti (es. prestazioni rese da medico privo di laurea);
b) prestazioni routinarie non richiedenti titoli di elevata specializzazione (es. quelle meramente operative di un bidello), che sono svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto, anche se con votazione inferiore a quella indicata;
c) prestazioni routinarie non richiedenti titoli, qualora le mansioni svolte siano connotate da “genericità”, “fungibilità”” e “non complessità”.
Solo nella prima delle ipotesi tratteggiate, qualora l’amministrazione richieda una prestazione professionale qualificata tassativamente dal possesso di un particolare titolo di specializzazione, l’attività svolta dal soggetto privo delle cognizioni tecnico-culturali tassativamente prescritte non può ontologicamente produrre l’utilità preventivata in sede di stipulazione del contratto di lavoro, con conseguente obbligo di restituzione integrale delle retribuzioni percepite.
La Corte contabile ritiene, invece, anche sulla scorta dei precedenti già registrati7, che nelle altre due ipotesi l’indirizzo ostativo al riconoscimento dell’“utilitas” vada ripensato.
Secondo la Corte lombarda, con riferimento al caso specificamente trattato, vertendosi in ipotesi di “ordinarie mansioni operative” caratterizzate da estrema “genericità”, “fungibilità” e non “complessità” per le quali non è richiesta un’abilitazione professionale, ma solo un titolo di studio di secondo grado genericamente individuato, del quale il convenuto è risultato essere effettivamente in possesso, nonostante all’atto della domanda avesse dichiarato falsamente altro titolo, risulta indubbia l’acquisizione di vantaggi da parte della amministrazione.
Ciononostante, lo stringente percorso logico-deduttivo della Corte, che giunge alla conclusione per la quale l’art. 2126 del Cod. Civ. va interpretato in “senso conforme ai principi di tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35 cost.) e di garanzia di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione (art. 36)” 8, si colora di sfumature euristiche con riferimento alla quantificazione del danno.
Nella pronuncia in commento, difatti, si assiste ad un epilogo di apparente difficile inquadramento: la condanna in sede erariale del lavoratore alla restituzione del 50% delle retribuzioni percepite.
Tale conclusione appare a parere di chi scrive, comunque criticabile sia a fronte della valutazione concreta della fattispecie come non connotata dal profilo della illiceità quale contrarietà alle norme fondamentali e generali o ai principi fondanti dell’ordinamento, sia a fronte della qualificazione della condotta come rientrante nel terzo tipo della classificazione operata dalla Corte.
Tale aporia, sembra ancor più evidente se, appunto, si parte dalla qualificazione data al caso concreto dal giudice contabile. La qualificazione della condotta come priva del connotato dell’illiceità avrebbe dovuto comportare il venir meno dell’elemento oggettivo del danno erariale, con assorbimento di ogni altra valutazione. Parimenti lo svolgimento di mansioni di minimale complessità avrebbe dovuto condurre ad un giudizio di vantaggiosità delle prestazioni rese.
Il giudice erariale, invece, pur giudicata la domanda attorea di condanna del lavoratore infondata nell’an e nel quantum e ritenuta la sussistenza del vantaggio da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, sembra essersi attenuta ad un criterio solamente “prudenziale”.
Orbene, un tale scelta pare porsi in contrasto con i dettami della Corte Costituzionale n. 8/23, laddove ha qualificato l’art. 2126 c.c. “presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la Pubblica amministrazione” ponendosi “sotto quest’ultimo profilo, come uno dei parametri di equilibrio dell’ordinamento a fronte di pretese recuperatorie sproporzionate rispetto alle situazioni coinvolte, ma, inevitabilmente, giustificando e corroborando la centralità della norma anche ove vista sotto il profilo della prestazioni retributive che essa impone siano adempiute, pur in assenza di validità, anche solo in parte, del rapporto di lavoro e delle prestazioni rese”, e finanche affermando che se “è vero che, secondo questa S.C., le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l’accordo incoerente con esse è invalido (Cass. 21 febbraio 2022, n. 5679) e rende pertanto ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass. 9 maggio 2022, n. 14672); tuttavia, una volta autorizzata e svolta la prestazione, non è sul lavoratore, in forza dell’asse sostanziale della disciplina di cui all’art. 36 Cost. e 2126 c.c., che possono gravare le conseguenze della divergenza rispetto agli impegni di spesa”. Il ragionamento è di così ampio respiro da non lasciare dubbi interpretativi in ordine all’applicazione dei principi espressi anche in sede di giurisdizione speciale quale quella contabile.
In sostanza il tema che si solleva è costituito dalla compatibilità in termini sistematici, fra l’assenza di l’illiceità in senso stretto della causa e dell’oggetto del contratto, come configurata dall’art 2126 c.c. in applicazione dell’art. 36 Cost. e la configurabilità di responsabilità in sede erariale, seppur temperata, in taluni casi, dall’applicazione della compensatio lucri cum damno.
Non è da tacere che, a conferma della portata sistematica e della valenza ordinamentale del disposto di cui all’art. 2126 c.c., non mancano in materia precedenti del giudice penale della Cassazione secondo cui, una corretta applicazione delle salvezze di cui alla norma, comporta che, nell’ipotesi di reato di truffa finalizzata all’assunzione di un impiego pubblico, al lavoratore spetti comunque la retribuzione per l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta10.
I principi espressi dalla Corte Costituzionale, così come declinati dalla Cassazione civile e penale, avrebbero, peraltro, dovuto condurre l’indagine anche verso la responsabilità dei preposti che hanno “partecipato” all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego privatizzato per mancata attivazione dei controlli di cui all’art. 43 del DPR 445/2000.
L’indirizzo volto a valorizzare in misura sempre maggiore la “partecipazione” del datore di lavoro pubblico alla condotta del lavoratore, sia sub specie di mancata attivazione dei controlli relativi ai poteri autorizzatori tipici del rapporto di lavoro subordinato, sia sub specie di “compartecipazione” del datore di lavoro o del di lui preposto alla condotta del lavoratore, come nel caso dell’“autorizzazione implicita” al lavoro straordinario, comporta il riconoscimento di una tutela sempre maggiore della buona fede del lavoratore che abbia fatto “affidamento” nella volontà “ conformativa” del datore o del preposto.
Le conclusioni della Corte nel senso della valutazione del danno erariale come pari al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore, conducono, peraltro, all’annullamento de facto dei principi espressi, o verosimilmente ad un’ipotesi di arricchimento senza causa a favore della pubblica amministrazione, che si vedrebbe restituire, pur in presenza di una condotta caratterizzata da minimale complessità e fungibilità, anche la quota vantaggiosa del “perceptum”.
L’effetto finale in termini pratici si traduce nel sostanziale svuotamento del portato dell’art. 2126 c.c. e nel rischio concreto del verificarsi di indebite locupletazioni da parte del pubblico datore di lavoro privatizzato, in violazione degli stessi principi dalla Corte valorizzati.
Secondo il Giudice contabile lombardo10 “sia l’ampia dizione dell’art. 1, co. l-bis, n. 20/1994, lex specialis rispetto all’art. 2126 del Cod. Civ., sia la applicabilità di questa stessa norma che impone il pagamento delle prestazioni di fatto salvo che le parti, congiuntamente e pariteticamente, si siano codeterminate ad un contratto causalmente illecito “in senso forte”, cioè in contrasto con norme generali e fondamentali e con principi basilari dell’ordinamento, portano, sulla scorta della miglior giurisprudenza civile, ad un superamento del tralaticio indirizzo giuscontabile ostativo in materia”.
Né è da tacere che poste risarcitorie slegate dal sostrato normativo di riferimento, e contrarie ai principi costituzionali, richiamano a surrettizie ipotesi di danno punitivo. Da questo angolo di analisi, nei fatti, il punitive damage, viene introdotto dalla giurisprudenza erariale, quoad effectum, in apparente contrasto con la tutela costituzionale che assicura la irripetibilità della retribuzione percepita in forza di contratto di lavoro non affetto da illiceità della causa11.
E’ evidente, invece, che il ragionamento sotteso, ma agevolmente ricavabile dalla pronuncia in esame, è che non può ammettersi che il pagamento di un danno finisca per costituire un indebito vantaggio per l’amministrazione, che si troverebbe ad avere conseguito le prestazioni, per le quali ha erogato esattamente quanto dovuto, ed a “locupletare indebitamente” la restituzione della retribuzione a titolo di danno erariale, con il rischio di una domanda di restituzione, totale o parziale, di quanto dovuto, ex art. 2041 del Cod. Civ., in base all’effettivo vantaggio conseguito.
D’altronde, la pronuncia non fa che evidenziare le problematiche ermeneutiche connesse alla portata fagocitante dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994.
De iure condendo è da richiamare, pertanto, la proposta di legge relativa alle modifiche alla legge n. 20 del 1994 e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale12, in particolare nella parte in cui sembra accogliere i suggerimenti volti a delimitare con maggiore chiarezza la portata precettiva e sanzionatoria della norma13 stabilendo con maggiore chiarezza in quali ipotesi si verta in ipotesi di dolo o colpa grave, ed introducendo, fermo il potere di riduzione nella quantificazione del danno, l’obbligo di valutazione dell’apporto causale dell’amministrazione danneggiata nella produzione dello stesso.
In termini di quantificazione del danno la modifica normativa stabilisce che il danno risarcibile non potrà superare il 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non può essere superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.
La proposta sembra, da tale angolo prospettico, accogliere le indicazioni degli stessi giudici contabili, che come la Corte lombarda, proseguono nell’attività ermeneutica indirizzata a porre criteri qualificatori e quantificatori volti a bilanciare la genericità del portato della norma.


1 Pasquale Monea è Segretario Generale della Camera di Commercio di Chieti – Pescara, è Segretario Comunale Generale Metropolitano (Firenze), in aspettativa, esperto ed autore di articoli e testi sul lavoro pubblico.
2 Cass. Sez. Civ., Sent. 31 luglio 2019, n. 20722, in tal senso anche Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 1374/09; Consiglio di Stato sez. III 2 maggio 2014 n. 2285.
3 Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. lavoro, ord., 3 settembre 2024, n. 23610, Cass. civ., Sez. lavoro, ord., 4 maggio 2021, n. 11645 e Cass. civ., Sez. lavoro, ord., 18 agosto 2020, n. 17226. Sul punto la Corte era già intervenuta più volte affermando come sul piano delle fonti, nel pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è in effetti riservata alla contrattazione collettiva e che, pertanto, non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo della P.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva.
4 Cfr. Cass. civ., sez, lav., 3 aprile 2018, n. 8141, secondo cui va corrisposto al dipendente anche il trattamento di carattere accessorio qualora il dipendente sia chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente istituita dall’ente e ne assuma le connesse responsabilità. Nello stesso senso anche Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2019, n. 2102.
5 In generale va detto che la Corte dei Conti nelle ipotesi di indebite erogazioni di emolumenti al personale dipendente (es. erogazione a pioggia della “retribuzione di risultato”, attribuzione di un livello superiore, ecc.) ha per lo più evocato in giudizio soltanto il dirigente che ha disposto tale erogazione, mai il dipendente, proprio perché questi, tutelato dall’art. 2126 c.c., ha svolto l’attività lavorativa richiesta, per cui la sua retribuzione è intoccabile. Nel senso suindicato è la pacifica giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte (cfr. ex multis, Sez. I, centr. app., 23/03/2022, n. 127 e n. 241/2018; Sez. giur. Sicilia, 19/04/2018, n. 355; Sez giur. Basilicata, sent. n 48/2016; Sez. giur. Veneto, sent. n. 481/2009; Sez. giur. app. Sicilia, sent. n. 138/2021; Sez. giur. Lombardia, 31 27/08/2020, n. 132 e 4/08/2020, n. 118; Sez. III centr. app. sent. n. 609/2016; Sez. giur. Puglia n. 217/2019; Sez. giur. Calabria, 24/07/2020, n. 257).
6 Corte Conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 27 maggio 2024, n. 97; Corte Conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 5 agosto 2024 n.144; C. Conti, sez. giur. Lombardia, 29 ottobre 2024, n. 175;
7 Cfr. C. conti, sez. giur. Lombardia, 29 ottobre 2024, n. 175, cit.; Corte conti Lombardia sez. giur. 28 novembre 2022, n. 263; Corte conti sez. II App. 19 settembre 2018, n. 568; Corte conti Basilicata sez. giur. 2 febbraio 2005, n. 14.
8 Cfr.: C. conti, sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 27 novembre 2024, n. 40; C. conti, sez. giur. Piemonte, 14 novembre 2024, n. 122; C. conti, sez. giur. Piemonte, 14 ottobre 2024, n. 112; C. conti, sez. giur. Piemonte, 20 dicembre 2024, n. 320 in caso di accesso a posti di collaboratore scolastico ottenuti in base a false dichiarazioni sul titolo di studio posseduto. Inoltre, C. conti, sez. giur. Puglia, 2 settembre 2024, n. 169 per il caso di rapporto di lavoro, già regolarmente instaurato, in violazione di un sopravvenuto obbligo di iscrizione ad albo professionale.
9 Cfr. la già richiamata Corte Cost., Sent. 27/01/2023, n. 8.
10 Cfr.: Cass. pen., sez. II, 25 febbraio 2021, n. 12791 secondo cui: “Quando sia commesso il reato di truffa finalizzata all’assunzione di un pubblico impiego, che si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, al lavoratore spetta comunque la retribuzione per l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta, giusta la disciplina dettata dagli artt. 2126 e 2129 cod. civ., salvo che ricorra un’ipotesi di contrarietà della causa del contratto a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume ex art. 1343 cod. civ., un utilizzo dello strumento contrattuale per frodare la legge ex art. 1344 cod. civ., ovvero un motivo illecito, comune alle parti o determinante, ex art. 1345 cod. civ.”. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di revoca della confisca della somma percepita dall’imputato quale retribuzione per lo svolgimento della prestazione relativa all’incarico ottenuto per effetto dei reati di truffa e falso ideologico); Cass. pen., sez. II, 1 luglio 2011, n. 25956 secondo cui: “Il reato di truffa aggravata in danno di ente pubblico richiede, oltre all’ingiusto profitto, anche un danno patrimoniale effettivo e concreto per l’amministrazione pubblica, non essendo sufficiente il mero inadempimento di obblighi di legge da parte dell’agente. Pertanto, il dolo del reato di truffa deve avere ad oggetto non solo l’inganno e l’ingiusto profitto, ma anche la previsione e l’accettazione del rischio di cagionare un pregiudizio di natura economica all’ente pubblico. Ove manchi tale elemento soggettivo, non può configurarsi il delitto di truffa, anche qualora l’agente abbia omesso di rappresentare una situazione di incompatibilità nell’ottenimento di un incarico di supplenza, in quanto l’amministrazione scolastica era comunque tenuta a conferire l’incarico per sopperire alle esigenze di servizio, senza subire un effettivo danno patrimoniale”.; Cassazione penale Sez. II sentenza n. n. 21386, 21385 e 21383 del 21 maggio 2009 secondo cui: Il delitto di truffa finalizzata all’assunzione in un pubblico impiego, mediante produzione di falsa documentazione e in carenza dei requisiti richiesti, si consuma all’atto dell’indebito conseguimento della nomina, non all’atto della percezione delle retribuzioni corrisposte per le prestazioni lavorative effettivamente rese. Infatti, una volta accertata l’esplicazione della prestazione lavorativa richiesta, i singoli ratei di retribuzione costituiscono il corrispettivo dovuto al lavoratore dalla pubblica amministrazione in forza della sinallagmaticità dell’instaurato rapporto di pubblico impiego, anche in caso di nullità del contratto per violazione di norme imperative, ai sensi dell’art. 2126 c.c. Pertanto, la riscossione delle retribuzioni non può configurare l’ingiusto profitto e il corrispondente danno economico-patrimoniale per l’amministrazione, elementi costitutivi del delitto di truffa, salvo che non sia dimostrata la sussistenza di un danno emergente, immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, derivante dagli oneri e dai disservizi contestuali e successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro”.; Concordemente Cass. Pen., Sez. II sentenza n. 21392 del 21 maggio 2009; Cass. pen., sez. II, 24 giugno 2009, n. 26269;
11 Corte Conti Sez. giur. Lombardia, n. 97/2024 cit.;
12 Cfr. Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, sentenza del 5 luglio 2017 n. 16601 secondo cui: “Non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi”.
13 La Camera ha approvato la proposta di legge AC. 1621-A e abb., recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”, il cui esame, in sede referente, è stato concluso dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) della Camera dei deputati in data 2 aprile 2025.
A seguito delle modifiche apportate in sede referente dalle Commissioni riunite I e II della Camera dei deputati, la proposta procede, altresì, a conferire al Governo una delega per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, nonché in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.

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