Arezzo, sez. lav., sent. n. 515/2026, pubbl. 22 settembre 2026 (RG n. 599/2026), G.L. dott. Giorgio Rispoli
La sentenza è stata ottenuta dallo Studio Legale dell’Avv. Mauro Montini, difensore della ricorrente.
1. I fatti
Un dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo ed oltre quindici anni di anzianità di servizio, era transitato per mobilità volontaria (art. 30 d.lgs. 165/2001) all’USL Toscana Sud Est nel dicembre 2025. L’incarico professionale nondimeno le era stato conferito solo nel marzo dell’anno successivo e, a quel punto, erogata la retribuzione di posizione. Per i tre mesi intermedi (dicembre 2025 – febbraio 2026) non le era stata corrisposta alcuna retribuzione di posizione.
La ricorrente ha quindi chiesto, in via principale, di accertare il diritto all’applicazione della cosiddetta clausola di garanzia della retribuzione di posizione prevista dalla contrattazione collettiva (cfr. da ultimo l’art. 17 del CCNL del 27 febbraio 2026 e, in precedenza, art. 71 del CCNL del 23 gennaio 2024) e la condanna al pagamento delle differenze stipendiali non corrisposte per il primo periodo. In ipotesi alternativa, ha richiesto il medesimo importo a titolo risarcitorio.
2. La decisione
Il Tribunale distingue nettamente due piani.
Per un verso ha respinto la pretesa retributiva. Infatti, il Giudice del Lavoro di Arezzo ha, innanzitutto, ritenuto che la clausola di garanzia non possa trovare applicazione prima che sia stato conferito l’incarico dirigenziale. È un meccanismo di salvaguardia che opera “all’interno del sistema degli incarichi”, come indica la locuzione “in relazione all’incarico conferito” impiegata dalla contrattazione collettiva sin dalla formulazione del CCNL del 19 dicembre 2019 (cfr. art. 92). In buona sostanza la clausola impedisce che, una volta conferito l’incarico, la sua valorizzazione scenda sotto la soglia contrattuale, ma non opera in assenza dell’incarico che ne costituisce una sorta di condizione imprescindibile.
Per altro verso, il Tribunale di Arezzo, con una statuizione che va ben oltre il caso di specie, ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria sul rilievo che l’art. 22, comma 2, CCNL Area Sanità 23 gennaio 2024 prevede che a tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, “deve essere conferito un incarico dirigenziale”. Il Tribunale ne ha ricavato un vero obbligo contrattuale, da leggere alla luce di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) e del buon andamento (art. 97 Cost.): il potere organizzativo dell’Azienda non può diventare una facoltà di differire sine die l’adempimento tutte le volte che non venga dimostrato che il ritardo sia stato incolpevole. Il Giudice ha, quindi, ricondotto il danno alla perdita di chance e lo ha parametrato in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), alla somma che le sarebbe comunque spettata per effetto dell’applicazione della clausola di garanzia.
3. Considerazioni
Il principio. La pronuncia si muove nel solco della giurisprudenza che lega la retribuzione di posizione all’incarico, e ne trae la conseguenza logica: se la posizione presuppone l’incarico, l’inerzia nel conferirlo è il luogo naturale della tutela. Il lavoratore non può pretendere la retribuzione (almeno secondo la prospettazione qui invalsa), ma può pretendere quanto meno il risarcimento dell’inadempimento.
Il valore pratico. Per i dirigenti sanitari la sentenza ha un interesse che va oltre il caso di specie e che neppure si limita al caso della mobilità fra enti con la conseguente modifica dell’incarico, trovando applicazione in tutti i casi in cui (come nel passaggio dal regime di extramoenia a quello esclusivo ovvero in caso di cessazione di un incarico o persino di revoca oggettiva) si verifichi una latenza “patologica” nel conferimento dell’incarico cui è correlato uno specifico trattamento accessorio quale la retribuzione di posizione.
In concreto la sentenza offre una chiara indicazione operativa a tutela del dirigente sanitario: la strada corretta potrebbe non essere l’accertamento del “diritto alla garanzia” sul piano retributivo (almeno a stare al Giudice del Lavoro di Arezzo), ma la contestazione dell’inadempimento alla previsione dell’art. 22, comma 2, del CCNL con quantificazione del danno sul valore minimo contrattuale “garantito”. Ogni dirigente, anche i neoassunti, ha, per effetto della contrattazione collettiva, diritto all’incarico e, in caso di ingiustificato ritardo, al risarcimento dei danni patrimoniali che ne sono conseguenti anche nella forma della perdita di chance.
E’, quindi, in questo contesto che si colloca il valore della retribuzione di posizione assicurato dalla clausola di garanzia di cui, da ultimo, all’art. 17 del CCNL del 27 febbraio 2026: a partire dai cinque anni di anzianità, gli importi minimi di tale voce stipendiale sono fissati dal contratto collettivo e graduati secondo l’anzianità maturata.
Tale valore minimo funge, in buona sostanza, da parametro equitativo e attenua la difficoltà probatoria della perdita di chance: non si rivendica uno specifico incarico dirigenziale e la retribuzione a quello correlato ma il diritto a percepire almeno l’importo garantito per tutti i dirigenti con cinque anni di anzianità di servizio. L’onere della prova sui fatti impeditivi pesa sulle aziende, che dovranno documentare gli ostacoli concreti al tempestivo conferimento di un incarico tutte le volte che, per il tempo trascorso, il ritardo non sia più fisiologico.
A cura di Avv. Mauro Montini
