La sentenza che qui si commenta (Tribunale di Firenze sezione lavoro n. 976/2026 del 16/04/2026) è stata resa all’esito di un giudizio promosso dallo studio legale Montini nell’interesse di una professoressa associata universitaria, che ha svolto per molti anni attività di ricerca ed assistenziale presso un’Azienda Ospedaliero Universitaria secondo il modello proprio e tipico dei docenti medici universitari che operano in convenzione con il SSN con rapporto di lavoro a tempo pieno ed in regime di esclusività.
In particolare, la dirigente sanitaria, avente un rapporto di impiego con l’Università e un rapporto di servizio con l’Azienda Ospedaliero Universitaria, a seguito di dimissioni rassegnate a decorrere dal 31 luglio 2024, aveva chiesto la condanna dell’Università e/o dell’Azienda Ospedaliero Universitaria al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute, affermando:
• di avere sempre rispettato il regolamento orario della dirigenza medica e sanitaria dell’Azienda sanitaria, tanto da essere stata pienamente inserita nell’organizzazione dei turni di tali strutture (al pari dei suoi colleghi medici del SSN) e di avere sempre attestato la propria presenza in servizio con l’uso del cd. badge, non diversamente dal personale medico non universitario;
• di non avere mai avuto il potere di mettersi in ferie da sola;
• che, a causa della cronica carenza di personale e delle inderogabili esigenze di servizio, non aveva mai potuto fruire integralmente delle ferie maturate, accumulando un residuo di 331 giorni;
• di non aver mai avuto autonomia nella gestione delle ferie, la cui fruizione era subordinata all’autorizzazione dei responsabili di struttura;
• che il mancato godimento non era a lei imputabile.
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In via preliminare, il Giudice ha analizzato e rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da entrambe le convenute, richiamando un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “La prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l’invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l’avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023).
Dunque, il Tribunale – preso atto della circostanza che parte datoriale non aveva fornito prova di avere invitato la dirigente a usufruire delle ferie e dei riposi settimanali – ha rigettato tale eccezione, affermando che la prescrizione del diritto ha iniziato a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, ossia dal 31 luglio 2024.
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Nel merito, il Giudice – ritenuto incontestato che la ricorrente è stata docente dell’Università in afferenza assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria con un orario di 35 ore settimanali, di cui 27 di assistenza e 8 di didattica, articolato su sei giorni a settimana – ha richiamato la contrattazione collettiva, la normativa e la giurisprudenza europea e nazionale in tema di monetizzazione delle ferie non godute, ricordando che lo scopo della normativa è quello di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle stesse, ma senza arrecare alcun pregiudizio al lavoratore incolpevole.
Dunque, come correttamente affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, “l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.1^, 18 gennaio 2024, Sentenza n. C-218/22).
La Corte di Cassazione ha, poi, ripetutamente statuito che “dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea Grande sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C570/2016 Stadt Wuppertal, in causa C-619/2016, Sebastian W. Kreuziger ed in causa C-684/16 Max Planck, nonché dall’art. 7 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dall’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deriva che: A) Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: – di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; – di averlo al contempo avvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022)” (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. N. 5496/2025).
Secondo la condivisibile conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale, peraltro, tali principi si applicano anche ai dirigenti pubblici muniti del potere di auto-organizzarsi le ferie ma non collocati agli apici massimi dell’ente pubblico, e quindi comunque sottoposti a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice ultimo (in termini, Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 29844 del 12/10/2022).
Nel caso in esame il Giudice ha, pertanto, correttamente riconosciuto il diritto della dirigente all’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, rilevando che le resistenti non hanno fornito elementi concreti da cui desumere che la medesima sia stata effettivamente informata in modo chiaro ed esaustivo circa le conseguenze della mancata fruizione delle ferie non avendo fornito alcuna prova di averla formalmente invitata a fruire delle ferie accumulate, né di averla avvertita del rischio di perderle.
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Quanto, inoltre, alla doglianza sollevata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria, secondo la quale la ricorrente si sarebbe assentata dal servizio per un numero di giorni molto superiore a quelli di ferie alla stessa spettanti, con la conseguenza che i giorni di riposo di fatto dalla medesima goduti supererebbero notevolmente quelli maturati, il Tribunale – in maniera assolutamente esente da censure – ha concluso che il datore di lavoro non può certamente a distanza di anni riclassificare ex post le asserite “assenze non giustificate” come ferie godute, considerato che non risulta che l’Azienda abbia mai contestato alla ricorrente di essersi assentata senza giustificazione.
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In conclusione, la pronuncia oggetto di esame riconosce il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute al docente medico universitario che opera in convenzione con il SSN, che non sia stato posto da parte datoriale nelle condizioni di godere delle ferie in corso di rapporto.
La sentenza del Tribunale di Firenze si colloca nel solco dell’orientamento giurisprudenziale più recente, applicando correttamente i principi eurounitari in materia di ferie anche al peculiare rapporto di lavoro del docente medico universitario in convenzione con il SSN.
Il Giudice, inoltre, stante la stretta connessione e inscindibilità tra l’attività didattico-scientifica del personale medico universitario e la attività assistenziale che esso svolge presso le aziende ospedaliero universitarie (Cass. SU 24 novembre 2020 n. 26673), condanna l’Università al pagamento in solido con l’Azienda ospedaliera, in quanto datrice di lavoro della ricorrente direttamente responsabile del pagamento dell’indennità oggetto di giudizio.
La sentenza, pertanto, operando un corretto bilanciamento tra divieto di monetizzazione delle ferie non godute e tutela del lavoratore incolpevole alla luce della giurisprudenza europea e nazionale in materia, risulta pienamente condivisibile.
