Cass., Sez. Lav., n. 2286 del 4 febbraio 2026, già oggetto di precedente news, chiarisce che in tema di risarcimento del danno da omissione contributiva (proposta nelle forme dell’art. 2116 c.c.), la domanda di condanna generica proposta dal lavoratore prima del raggiungimento dell’età pensionabile non richiede l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS.
Il legittimato passivo è unicamente il datore di lavoro in qualità di soggetto danneggiante, in quanto la controversia riguarda esclusivamente il rapporto privatistico tra danneggiante e danneggiato.
Il litisconsorzio necessario con l’Ente previdenziale sussiste invece unicamente nell’azione volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, risarcimento
Danno da omissione contributiva, l’INPS é litisconsorte necessario?
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