Cass., Sez. Lav., n. 2286 del 4 febbraio 2026 interviene a chiarire che l’articolo 2238, comma 2, c.c. consente l’applicazione della disciplina dell’art. 2112 c.c. (sul trasferimento d’azienda) anche al caso di trasferimento di uno studio professionale.
Qualora l’attività lavorativa del dipendente si sia svolta con continuità e con le medesime modalità all’interno di una struttura organizzativa rimasta inalterata, nonostante l’avvicendarsi di diversi titolari (nella specie, per successione ereditaria tra familiari), il rapporto di lavoro può essere considerato come unitario ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, dell’eventuale decorrenza della prescrizione dei diritti retributivi ed, infine, della maturazione del TFR.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, rapporto di lavoro, trasferimento
Successione di titolari di uno studio legale, che fine fa il rapporto di lavoro degli addetti alla segreteria?
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