La sentenza n. 146 del 20/05/2025 della Corte di Appello di Firenze- Sezione lavoro, già oggetto di una precedente news, appare di particolare rilievo anche relativamente all’accertamento della ritorsività del licenziamento oggetto di quel giudizio. Infatti, ritenute utilizzabili le e-mail aziendali, si rileva che “dal tenore testuale di quelle comunicazioni (soprattutto quelle intercorse con il consulente del lavoro) risulta invero in modo inequivocabile la preordinazione di una sequenza destinata a concludersi con il licenziamento dell’appellato”. Insomma, il Giudice di Appello, al pari di quello di primo grado, ha ritenuto raggiunta la prova della preordinazione di una sequenza di sanzioni disciplinari conservative, poi culminate nel licenziamento, aventi l’esclusivo scopo di consentire alla società di estromettere un lavoratore non più gradito (in quanto rivendicava un migliore inquadramento) prima e a prescindere dal verificarsi di effettive mancanze disciplinari. Emerge, quindi, l’impiego abusivo del potere disciplinare per un motivo illecito determinante che rende nulle non solo le sanzioni conservative ma anche il licenziamento senza necessità di indagare sull’effettività degli addebiti, che costituiscono meri pretesti.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
illecito, licenziamento
Quand’è che un licenziamento risulta ritorsivo??
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