a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

contrattazione collettiva, gara, scuola, sospensione

Il blocco stipendiale dell’anno 2013 e le progressioni stipendiali della scuola

La Cass., Sez. Lavoro, con l’ordinanza del 26 maggio 2026 n. 16377, conferma che l’art. 9, comma 23, del d.l. n. 78/2010, come prorogato dal d.P.R. n. 122/2013, nel prevedere la non utilità delle annualità 2010-2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per il personale docente e ATA della scuola statale, non pone alcun limite temporale alla sterilizzazione degli anni interessati e delinea un meccanismo di sospensione destinato a venir meno esclusivamente per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse finanziarie; ne consegue che, in difetto dell’espressa previsione contrattuale collettiva, l’annualità del 2013 non può essere utilmente computata ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali neppure per il periodo successivo al 2014, non determinando tale proiezione temporale degli effetti il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta limitata alle sole annualità indicate dal legislatore.
Viene peraltro chiarito che la “non utilità” delle annualità interessate dalla normativa di blocco è limitata ai soli effetti economici, ovvero al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, e non si estende agli effetti giuridici dell’anzianità di servizio, che rileva in ambito scolastico per una pluralità di istituti quali la mobilità, le selezioni interne, l’individuazione delle posizioni eccedentarie e la partecipazione ai concorsi per dirigente scolastico; pertanto, in sede di ricostruzione della carriera, l’amministrazione è tenuta a mantenere distinta l’anzianità utile ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali da quella computabile a tutti gli altri fini giuridici.
Neppure si pongono profili di illegittimità costituzionale atteso che le fasce stipendiali legate all’anzianità di servizio previste per il personale scolastico producono effetti esclusivamente sul piano economico e non sono assimilabili alle progressioni di carriera in senso proprio né ai passaggi di area, che presuppongono procedure selettive o concorsuali; tale diversità strutturale giustifica la disciplina differenziata adottata dal legislatore, che per le progressioni propriamente dette si è limitato a differire gli effetti economici alla cessazione del blocco, mentre per gli avanzamenti automatici ha previsto la sterilizzazione delle annualità, con la sola conseguenza di un ritardo nell’acquisizione della fascia stipendiale superiore, che rimane comunque garantita.

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