Secondo Cass., Sez. Lav., 4 settembre 2026 n. 24995 neppure il collocamento in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare (art. 68 d.lgs. n. 165/2001) costituisce una causa oggettiva sopravvenuta che impedisce al dirigente la fruizione delle ferie residue. Tali ferie restano esigibili alla cessazione dell’aspettativa e, in caso di contestuale pensionamento per limiti d’età, generano il diritto all’indennità sostitutiva, poiché il divieto di monetizzazione non si applica ove il godimento sia stato oggettivamente precluso. La perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità esige che il datore di lavoro provi di aver invitato formalmente il lavoratore a fruirne e di averlo avvisato delle conseguenze della mancata fruizione; tuttavia, tale adempimento formale diviene inidoneo se interviene un’aspettativa obbligatoria imposta dalla legge per l’esercizio di un mandato elettorale costituzionalmente garantito.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
ferie, gara
Ancora sul diritto alla monetizzazione delle ferie dei dirigenti pubblici
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