La Corte Suprema, Sezione Lavoro, ord. n. 17098 del 30 maggio 2026, conferma che nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori di natura dirigenziale presuppone la previa istituzione della relativa posizione negli atti di macro-organizzazione adottati dal datore di lavoro pubblico; in assenza di tale istituzione, nessun diritto alla retribuzione dirigenziale può essere riconosciuto al lavoratore, indipendentemente dalle funzioni in concreto esercitate.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, retribuzione
Nel pubblico impiego le mansioni superiori dirigenziali sono possibili solo se c’è il posto
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