La sentenza della Cass., Sez. Lavoro, 27 maggio 2026 n. 16589, interviene sull’annosa questione dei compensi aggiuntivi dei dipendenti pubblici.
Orbene, si afferma che seppure il principio di onnicomprensività della retribuzione sia espressamente enunciato dall’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001 esclusivamente con riguardo al trattamento economico dei dirigenti pubblici, anche, per il personale non dirigenziale, il trattamento retributivo, che il datore di lavoro pubblico può corrispondere, è soltanto quello previsto dalla contrattazione collettiva.Pertanto non è possibile qualificare come prestazione aggiuntiva e separatamente remunerabile quella che il dipendente rende in adempimento degli obblighi di ufficio e nell’ambito delle attività esigibili dal datore di lavoro in ragione del profilo professionale di inquadramento. In buona sostanza gli artt. 2, 45, 24 e 53 del d.lgs. n. 165/2001 sanciscono il principio di carattere generale secondo cui è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico spettante al dipendente pubblico; in difetto di specifiche disposizioni derogatorie, deve essere escluso il potere unilaterale del datore di lavoro di discostarsi dall’assetto definito in sede di contrattazione collettiva, essendo affetto da nullità l’atto di deroga, anche in melius, sia quale atto negoziale per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo per difetto assoluto di attribuzione.
In conclusione la sentenza riafferma che l’adozione da parte della pubblica amministrazione di un atto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è di per sé sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al dipendente, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva; con l’ulteriore conseguenza che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo, senza che la restituzione sia subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile, dovendo lo stesso sottrarsi anche unilateralmente all’adempimento delle obbligazioni fondate su atti illegittimi.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, dipendente, retribuzione, ufficio
Nel lavoro pubblico, lo stipendio é quello e solo quello della contrattazione collettiva
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