Sul tema è recentemente intervenuta Cass., Sez. Lavoro, Sezione Lavoro, 2 aprile 2026 n. 8211. Si afferma che in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato a lavoratore disabile, la discriminazione indiretta opera obiettivamente, in ragione del mero effetto deteriore prodotto nei confronti del lavoratore quale appartenente alla categoria dei disabili, a prescindere dall’elemento soggettivo del datore di lavoro ossia dalla prova di qualsiasi finalità discriminatoria che rivela solo in quella diretta.
Il datore di lavoro che intenda procedere al licenziamento per superamento del comporto ha quindi l’obbligo, prima di recedere dal rapporto, di acquisire informazioni circa la possibile connessione delle assenze allo stato di disabilità del lavoratore, al fine di valutare l’adozione di eventuali accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003; tale obbligo prescinde dalla formale conoscenza dello stato di disabilità, essendo sufficiente la conoscibilità dello stesso secondo l’ordinaria diligenza, desumibile, tra l’altro, dalla documentazione sanitaria acquisita in occasione delle assenze per malattia o dall’esito della sorveglianza sanitaria. Il mancato rispetto di tale obbligo, quando la disabilità (seppure non conosciuta) fosse comunque conoscibile (ovvero avrebbe dovuto essere nota), integra un inadempimento colpevole e determina la nullità del licenziamento per discriminazione indiretta, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento
Licenziamento per superamento del periodo di comporto e lavoratore disabile: occhio alla discriminazione!
Condividi questo articolo
Articoli correlati
20 Agosto 2026
Il Tribunale di Firenze- Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1881 del 12 luglio 2026, precisa che il principio di parità di trattamento economico e normativo tra il lavoratore somministrato e i dipendenti diretti dell’utilizzatore [...]
12 Agosto 2026
Con la sentenza della Corte d’Appello di Firenze- Sezione lavoro del 10 luglio 2026 n. 494, viene chiarito che il licenziamento intimato formalmente per insubordinazione e assenza ingiustificata (dovuta al rifiuto del lavoratore di accettare [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
