La Corte di appello di Firenze- Sezione Lavoro, con l’interessante sentenza n. 532/2025 pubblicata in data 17 febbraio 2026, evidenzia come il rifiuto del lavoratore di riprendere servizio, subordinandolo alla previa sottoscrizione di un nuovo contratto scritto o alla regolarizzazione di pendenze retributive di modesta entità, sia contrario a buona fede e non giustificato ai sensi dell’art. 1460 c.c. qualora il rapporto di lavoro a termine si sia già trasformato ex lege a tempo indeterminato, per essere proseguito oltre la scadenza inizialmente pattuita per ulteriori 50 giorni, e le condizioni contrattuali siano già note e consolidate.
Parimenti, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 150 del 2020 e della limitata durata del rapporto di lavoro (anche comprensiva del periodo a tempo determinato), è stato ritenuto congruo il risarcimento di sole due mensilità (ex art. 4 D.Lgs. 23/2015) che era stato riconosciuto al lavoratore dal Giudice di primo grado, sul rilievo che il medesimo era stato licenziato comunque senza garantirgli l’audizione orale richiesta tempestivamente in sede di giustificazioni.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
gara, rapporto di lavoro, risarcimento
Eccezione di inadempimento e assenza ingiustificata
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