La Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro, con la sentenza n. 592/2025 pubblicata in data 26 gennaio 2026, rammenta che, qualora un lavoratore impugni un licenziamento per superamento del periodo di comporto deducendo che la malattia sia imputabile a condotte mobbizzanti del datore di lavoro, grava sul lavoratore l’onere di allegare e provare compiutamente i fatti specifici, la loro persistenza e il nesso causale tra questi e l’insorgenza della patologia.
Viene anche precisato che l’eventuale produzione in giudizio di relazioni mediche di parte, fondate esclusivamente sul racconto soggettivo del paziente circa lo stress lavorativo, senza riscontri oggettivi sulle condotte datoriali, non risulta idonea a provare il nesso di causalità tra ambiente di lavoro e stato patologico.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento
Periodo di comporto, mobbing e onere della prova
Condividi questo articolo
Articoli correlati
21 Ottobre 2026
La Corte d’Appello di Torino, Sez. Lav., 20 luglio 2026, n. 268 si occupa di una questione di particolare e ricorrente interesse almeno nei repertori della giurisprudenza. L’abuso del diritto alla fruizione dei permessi retribuiti [...]
16 Ottobre 2026
Secondo Cass. Civ., Sez. Lav., 19 giugno 2026, n. 20814, il prospetto paga (ossia la busta paga) emesso dal datore di lavoro costituisce confessione stragiudiziale ed ha piena efficacia di prova legale a suo sfavore [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
