a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dipendente, gara, rapporto di lavoro

La prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro!

E’ dei primi giorni del mese di settembre del 2022 la tanto attesa pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale la prescrizione dei crediti di lavoro a seguito della c.d. riforma Fornero (L. n. 92/2012) e del c.d. Jobs act (D.Lgs. n. 23/2015) decorre soltanto dalla cessazione del rapporto.
Difatti, secondo i giudici di legittimità, posto che il regime attuale di tutela contro i licenziamenti non offre alcuna garanzia di stabilità reale, in quanto la tutela reintegratoria rappresenta ormai un’eccezione rispetto a quella indennitaria, il lavoratore dipendente da privato potrà attendere la cessazione del rapporto per rivendicare tutte le differenze retributive che, alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, non fossero già prescritte, evitando così di esporsi al rischio di comportamenti ritorsivi da parte del datore di lavoro in caso di rivendicazioni in costanza di rapporto.

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