Una recente sentenza della Suprema Corte, ottenuta da questo studio legale (Cass., Sez. Lav., 18.11.2025 n. 30455), sia pure resa con riferimento alla disciplina della contrattazione collettiva dell’Area della Sanità antecedente ai CCNL del 2019 e del 2024, offre lo spunto per alcune riflessioni sulla posizione lavorativa dei direttori di struttura complessa del SSN.
La dirigenza sanitaria, infatti, non sfugge ad uno dei principi cardine della riforma dell’intera dirigenza pubblica così come scaturita dalle riforme susseguitesi a partire dall’ultimo decennio dello scorso secolo: il dirigente pubblico, una volta immesso in ruolo (a seguito del superamento di una delle forme di accesso previste dalla legge), diviene titolare di un incarico a tempo determinato, sottratto alle tutele dell’art. 2103 c.c. (ossia al principio dell’equivalenza delle mansioni); sicché, alla scadenza, il dirigente può essere destinato ad altro incarico, anche di minore rilevanza economica, gestionale o professionale senza potersene dolere o lamentare un demansionamento.
Il principio, sancito in via generale dall’art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001 per la dirigenza statale, si estende, difatti, anche alle altre dirigenze pubbliche, ivi compresa quella sanitaria (Cass., sez. lav., 04/11/2021, n.31755) seppure quest’ultima presenti delle indubbie peculiarità persino sul piano della sua stessa definizione, visto che il medico pubblico “ospedaliero” è dirigente ex lege sin dalla sua immissione in ruolo ex art. 15, commi 1, 4 e 7, D. Lgs. n. 165 del 2001.
Se questa è la regola generale, è però indubbio che i direttori di struttura complessa del SSN, assunti secondo le forme (oramai selettive, cfr. Cons. Stato sez. III, 30/04/2025, n.3684) dell’art. 15, commi 7bis- 7 quinquies, del D. Lgs. n. 502 del 1992 si trovano in una posizione, per così dire, peculiare come conferma anche il successivo art. 15 ter, commi 2 e 3, di quel D. lgs.
Si tratta, infatti, di incarichi rinnovabili e, quindi, almeno tendenzialmente, destinati a perdurare nel tempo, stante anche la disciplina dell’art. 24 del CCNL del 23.1.2024 che, in continuità con i contratti collettivi precedenti, disciplina i casi di mancata conferma o rinnovo nell’incarico come ipotesi a carattere sanzionatorio conseguenti all’emergere di situazioni di responsabilità dirigenziale ovvero disciplinare.
Se anche alla luce della notoria ritrosia dei datori di lavoro pubblici per l’uso dello strumento sanzionatorio non risultano frequenti revoche ante tempus o mancati rinnovi, anche nei confronti dei direttori di struttura complessa si sono verificate, di contro, revoche dettate da ragioni organizzative.
La fattispecie risulta non a caso espressamente disciplinata dall’art. 24, comma 5, del CCNL che prevede anche un passaggio con le organizzazioni sindacali al fine di verificare la possibile riallocazione del dirigente di struttura complessa perdente posto.
La sentenza in commento interviene proprio su tale aspetto e sottolinea a chiare lettere come una simile ricollocazione non trovi un ostacolo nel “principio, affermato anche più di recente (Cass. Sez. Lav., 15/01/2024, n. 1488), secondo cui, in applicazione dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 (previsione generale) e dell’art. 15-ter, comma 1, del D. Lgs. 502 del 1992 (disciplina speciale), il conferimento dell’incarico di titolare di struttura complessa deve conseguire ad una procedura comparativa dei profili specifici e delle esperienze professionali dei singoli candidati, improntata al rispetto delle regole di correttezza e buona fede e dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., e concludersi con l’adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, che illustri sia i criteri adottati, sia le ragioni giustificative della scelta assunta” (Cass., Sez. Lav., n. 30455 del 2025).
Infatti, tenuto conto oltretutto della conservazione del relativo trattamento economico sino alla scadenza dell’incarico comunque assicurato dalla legge e dalla contrattazione, in questa ipotesi “il prioritario ricollocamento del dirigente avente diritto alla salvaguardia economica sino alla ordinaria scadenza dell’incarico, revocato per effetto della riorganizzazione aziendale, costituisce misura intesa anche ad assicurare l’efficace distribuzione delle risorse in chiave di risparmio economico, tanto che l’esperimento di «ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari» deve avvenire non solo «nell’ambito delle discipline equipollenti a quella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni» ma va esteso «anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 502 del 1992»; con ciò intendendo massimizzare le possibilità di utile ricollocazione nell’ovvio rispetto dei requisiti concorsuali, in conformità alla disciplina in materia, anche di rilievo costituzionale” (Cass., Sez. Lav., n. 30455 del 2025).
In conclusione, la sentenza n. 30455 del 2025 conferma non solo la specialità del ruolo dei direttori di struttura complessa ma impone alle Aziende di verificare la loro ricollocabilità in eventuali altri e diversi incarichi di direzione di struttura complessa che costoro avessero titolo a poter ricoprire, tenuto conto della loro formazione professionale. E tutto ciò senza la necessità di dover affrontare un nuovo concorso dall’esterno.
In questa prospettiva essa impone non solo alle Aziende una maggiore attenzione nelle procedure di revoca per ragioni organizzative (che, almeno talvolta, mascherano delle revoche sanzionatorie di cui non ci si vuole assumere la responsabilità in concreto) ma consente ai direttori “perdenti posto” di poter rivendicare con chiarezza il diritto ad una ricollocazione ove ciò risulti possibile.
A cura di Avv. Mauro Montini
