Nel ringraziare gli organizzatori, a partire dal Comune di Firenze e dal suo Ufficio legale, i relatori e tutti i partecipanti al convegno dello scorso 9 ottobre 2025 provo a sintetizzare alcune delle suggestioni emerse dalle relazioni svolte e dagli interventi dei partecipanti e della Presidente di UNAEP (Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici).
Innanzitutto mi pare che non vi sia dubbio che l’avvocatura pubblica possa, a pieno titolo, rivendicare il proprio status professionale e la propria specialità rispetto a tutti gli altri professionisti-dipendenti pubblici. Una specialità che la connota non solo e non tanto sul piano retributivo (cfr. art. 23 della legge professionale e il famigerato art. 9 D.L. n. 90 del 2014) ma prima ancora su quello del suo “posizionamento” all’interno della macro-struttura di un qualsiasi ente pubblico. L’Avvocatura deve essere un ufficio dotato di un’adeguata e riconosciuta autonomia di mezzi e di risorse proprie nonché (e prima ancora) di giudizio e di manovra rispetto a tutti gli altri uffici dell’Ente e ai suoi organi di vertice, specie se espressione dell’indirizzo politico pro tempore.
In questo contesto, come giustamente rilevato dal Prof. Sandro Mainardi, i funzionari avvocati (o laddove previsti i dirigenti avvocati) devono o dovrebbero trovare una maggiore attenzione e emersione anche a livello di contrattazione collettiva nazionale e decentrata che potrebbe, anche nell’attuale contesto normativo, concorrere a definire meglio alcuni aspetti della professione legale svolta, per l’appunto, dal professionista pubblico.
Si pensi alla questione della rilevazione dell’orario di lavoro, con la necessità di “calare” l’obbligo di timbratura sulla durata, non sempre prevedibile, delle udienze. Oppure si pensi alla (sul piano del buon senso) inutilità di imporre a chi, per ipotesi, deve essere in udienza alle 9.00 di passare dal proprio ente, timbrare e, quindi, recarsi in udienza. Con un dispendio di energie e, persino, di soldi (visto che lo spostamento ufficio – aula di udienza diviene tempo di lavoro) che appare il frutto davvero di un eccesso di formalismi e di rigidità applicative.
Oppure, si pensi, alle necessità di valorizzare sul piano degli istituti retributivi propri e tipici di un qualsiasi dipendente pubblico (ovvero del trattamento fondamentale, accessorio e premiale), la specificità di una professione che qualsiasi avvocato, anche pubblico, non esaurisce nell’orario d’obbligo ma che spesso “si porta a casa” per rispettare le scadenze processuali o per studiare e preparare le difese più impegnative, con lo scrupolo e la passione di un legale tout court.
In questo contesto, quindi, la contrattazione collettiva potrebbe e dovrebbe porre maggiore attenzione a valorizzare il “trattamento economico complessivo” anche di chi non riveste la qualifica dirigenziale, ovvero non ha la titolarità di alcun specifico trattamento accessorio (a titolo di retribuzione di posizione e di risultato), ovvero ancora li percepisce spesso nella misura minima consentita dalla contrattazione dei singoli comparti e aree di inquadramento, specie se dovesse consolidarsi l’orientamento restrittivo sui compensi professionali che sembra scaturire dall’ordinanza della Suprema Corte del 19 luglio 2025 n. 20227.
Invero, se torneremo anche su quella sentenza, non v’è dubbio che i suoi effetti applicativi e, per certi versi, distorsivi della stessa figura dell’avvocato pubblico, potrebbero essere attenuati sul piano pratico, se, tutti gli avvocati avessero comunque un trattamento economico complessivo realmente adeguata alla funzione svolta, così come impone il già menzionato art. 23 della legge professionale.
Intendo dire, come peraltro già rilevato anche nel mio intervento al convegno, che l’ordinanza n. 20227 del 2025 rischi, innanzitutto, di accentuare alcune distonie applicative che già ci sono e che attengono alla banale constatazione che, escludere i compensi professionali dal trattamento economico complessivo da prendere a riferimento per determinare il tetto massimo conseguibile da un avvocato pubblico in un anno, comporta il fatto che chi meno prende a titolo di stipendio base, meno continua a percepire a titolo di compensi professionali.
Insomma, posto che all’interno di uno stesso ufficio legale possono esservi avvocati con inquadramenti e trattamenti economici “di base” anche significativamente diversi, il “tetto automatico”, che scaturisce dall’applicazione “acritica” di quell’ordinanza, finisce inevitabilmente per incidere sul buon andamento di una qualsiasi avvocatura pubblica, che si troverà a gestire frustrazioni interne di chi ritiene di non vedere riconosciuto e adeguatamente remunerato il proprio lavoro. Ora, se questo è un rischio tipico di un qualsiasi contesto lavorativo pubblico o privato che sia, resta che, come più volte chiarito dal giudice amministrativo, “il compenso di un legale tiene conto, ed è direttamente proporzionale, anche alla responsabilità professionale cui è esposto un legale, alla quale non si sottraggono i legali degli enti pubblici (sebbene nei di loro confronti essa si manifesti come responsabilità erariale)” (Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2024 n. 5487).
Sicché appare decisamente auspicabile che quella ordinanza del luglio 2025 venga rimeditata anche in ragione del fatto che, per giunta, le spese legali, liquidate e riscosse dall’ente di appartenenza, se non distribuite ai propri legali interni, finiscono per divenire una sorta di sanzione posta in capo alla parte soccombente ovvero assurgono a fonte di finanziamento delle risorse pubbliche a tutto scapito di chi (i legali interni) tali onorari hanno, con il proprio lavoro professionale, concorso a percepire. Tanto più che, nei regolamenti interni ai singoli enti attuativi dell’art. 9 D.L n. 90 del 2014, le spese di funzionamento degli uffici trovano ormai una specifica e puntuale regolazione senza che, quindi, vi sia alcun bisogno di snaturare quello che è e dovrebbe rimanere il compenso per il risultato professionale conseguito.
E nel chiudere questa brevissima e incompleta sintesi di un convegno, che mi è parso davvero interessante, un cenno merita anche la relazione finale dell’avvocato Marco Sgroi, che ha avuto il pregio di sottolineare uno dei momenti di maggiore delicatezza dell’attività di un qualsiasi legale pubblico o privato che sia.
Infatti, l’avvocato pubblico, nel momento in cui esamina le questioni che gli vengono sottoposte dagli altri uffici del suo ente o disegna la relativa strategia difensiva nei contenziosi, è chiamato innanzitutto a valutare la legittimità dell’agire della sua amministrazione e a segnalare (ove esistenti) le eventuali criticità riscontrate.
Sicché le avvocature pubbliche non solo svolgono un ruolo di ausilio e di concorso alla tutela giudiziale dei loro enti, ma divengono esse stesse un baluardo di legalità degli atti. Un baluardo che merita non solo di essere mantenuto e valorizzato ma che deve trovare, come la stessa legge professionale impone, una chiara emersione anche a livello di trattamento retributivo.
A cura di Avv. Mauro Montini
