a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dipendente, sospensione, trasferimento, ufficio

Trasferimento per incompatibilità ambientale e sospensione cautelare dal servizio in caso di cessazione degli effetti di previa misura cautelare penale

Un militare, già oggetto di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale impugna poi il successivo provvedimento di sospensione dal servizio adottato secondo la disciplina degli artt. 915, co. 2, e 916 del d.lgs. n. 66/2010.
Orbene, il TAR della Toscana, con sentenza 09/05/2025 n. 839, rileva innanzitutto che la sospensione in questione “ configura a una sorta di tertium genus di sospensione, ovvero un’ipotesi di sospensione precauzionale dall’impiego legata non alla qualità di imputato del dipendente, ma alla previa adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale da parte del giudice penale e al successivo venir meno dei suoi effetti che lasci tuttavia intatti i gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali la misura cautelare era stata adottata (si veda, al riguardo, Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2017, n. 881; TAR Lazio, sez. Ibis, 7 giugno 2024, n. 11592; TAR Puglia, Bari, sez. I, 23 settembre 2022, n. 1232). Si tratta, cioè, un’ipotesi autonoma sia rispetto alla sospensione precauzionale obbligatoria prevista dall’art. 915, co. 1, del d.lgs. n. 66/2010, sia rispetto alla sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale di cui all’art. 916, la quale ultima presuppone che il militare abbia assunto la qualità di imputato”. Orbene, muovendo da tale presupposto, il Giudice amministrativo ritiene “che, in circostanze come quelle dedotte in giudizio, la tutela del buon andamento degli uffici può ben richiedere l’allontanamento dell’interessato non soltanto per esigenze strettamente organizzative, ma anche per l’immagine di sé che l’Amministrazione deve dare, oltre che all’esterno, anche al proprio interno, ovvero agli occhi degli altri dipendenti (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. II, 29 dicembre 2012, n. 1465). Peraltro, la circostanza che il ricorrente era stato già trasferito d’autorità in altra sede per incompatibilità ambientale non esclude che nei confronti dello stesso potesse poi essere disposta la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego, dal momento che, anche se fondate sugli stessi presupposti fattuali, le due misure hanno natura e portata ed assolvono a finalità diverse: il trasferimento d’ufficio, infatti, costituisce espressione del potere organizzatorio dell’amministrazione ed incide solo sulla sede dell’impiego, mentre la sospensione cautelare dall’impiego è una misura finalizzata ad allontanare il dipendente tout court dal servizio (Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2022, n. 3223; TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 8 luglio 2020, n. 7870; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 13 febbraio 2017, n. 230; TAR Liguria, sez. I, 8 febbraio 2017, n. 89)”.

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