a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

danno, demansionamento, risarcimento

Demansionamento e onere della prova secondo il giudice amministrativo

Con sentenza del 24/04/2025 n. 753 il TAR della Toscana mostra di condividere appieno gli approdi della giurisprudenza lavoristica in merito agli oneri di allegazione e di prova nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto situazioni di demansionamento lavorativo e correlate rivendicazioni risarcitorie anche a carattere non patrimoniale. Infatti, come rileva il TAR della Toscana, “dall’inadempimento del datore di lavoro per assegnazione di mansioni non corrispondenti a quelle della qualifica spettante al lavoratore possono discendere una pluralità di conseguenze lesive (quali il danno professionale, il danno all’integrità psico-fisica o danno biologico, il danno all’immagine o alla vita di relazione), che possono anche coesistere l’una con l’altra. Occorre pertanto che il ricorrente chiarisca in modo specifico quali danni egli ritiene di aver subìto, fornendo tutti gli elementi necessari a far emergere la prova degli stessi, mentre non basta prospettare l’esistenza del demansionamento e chiedere genericamente il risarcimento del danno. Inoltre, se è vero che il demansionamento costituisce un’ipotesi di responsabilità contrattuale del datore di lavoro – derivante dalla violazione degli artt. 2013 e 2087 c.c. e regolata dall’art. 1218 c.c. – e che sullo stesso, quindi, grava l’onere di dimostrare di avere assegnato al lavoratore mansioni corrispondenti a quelle inerenti alla qualifica posseduta (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lavoro, 2 gennaio 2024, n. 48; Id., 21 luglio 2022, n. 22900), è altrettanto vero che sul lavoratore incombe l’onere di dimostrare l’esistenza dei danni che egli lamenta e del nesso di causalità rispetto all’inadempimento del datore di lavoro, secondo la regola generale ricavabile dall’art. 2697 c.c.. E tale prova costituisce presupposto indispensabile perché il giudice possa procedere, poi, alla quantificazione, in via equitativa, dei danni lamentati”. Da qui il rigetto del ricorso che, nella fattispecie in oggetto, è risultato connotato da “estrema vaghezza degli elementi allegati dal ricorrente per descrivere il demansionamento che avrebbe subìto” e da un altrettanto vaghezza probatoria “dell’esistenza dei danni suddetti, poiché egli (il ricorrente n.d.a) non indica il pregiudizio concreto che le differenti mansioni gli avrebbero causato, né sul piano patrimoniale, né su quello esistenziale”.

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