Il TAR Toscana, con sentenza del 14 maggio 2025 n. 857, afferma in modo pienamente condivisibile, riecheggiando anche la giurisprudenza lavoristica del giudice ordinario, che “Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2015, n. 4992), l’art. 103 del d.P.R. n. 3/1957, che richiede che la contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare a carico di un pubblico dipendente avvenga “subito”, deve essere interpretato nel senso che il legislatore non ha inteso vincolare l’amministrazione all’osservanza di un termine fisso, ma ha indicato una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti ed alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedurale e preordinata ad un equo contemperamento delle esigenze sia dell’amministrazione pubblica di procedere agli accertamenti preliminari dei fatti disciplinari con ponderata valutazione della gravità e complessità degli stessi, sia della parte privata, onde non siano rese più gravose le modalità della difesa a causa della eccessiva distanza di tempo dal verificarsi dei fatti oggetto di contestazione. La norma vuole infatti salvaguardare la certezza del rapporto tra l’impiegato e l’amministrazione, che sarebbe compromessa qualora il dipendente rimanesse esposto sine die, per ingiustificata inerzia dell’amministrazione stessa, alla possibilità dell’esercizio del potere disciplinare”. Pertanto, nel caso di specie, a fronte di una segnalazione del aprile 2024, la successiva contestazione del maggio 2024, è stata ritenuta pienamente tempestiva.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente
Tempestività della contestazione disciplinare nel pubblico impiego non privatizzato
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