La Corte d’Appello di Firenze, Sezione Lavoro, con sentenza n. 537/2024 del 26/05/2025, si pronuncia sulla qualificazione del rapporto di lavoro di un insegnante in un istituto paritario nel caso di successione di plurimi contratti a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa, aventi ciascuno una durata sostanzialmente coincidente con l’anno scolastico. Orbene, muovendo da tale assunto, il Giudice di appello ha confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro e la sua riconduzione in un unico e continuativo rapporto di lavoro subordinato ab origine, coincidendo le interruzioni fra i contratti con la “tipica” pausa estiva degli insegnamenti e ricorrendo tutti i relativi indici. Invero “quando la prestazione lavorativa è di natura intellettuale o professionale, questa è assoggettata alle direttive datoriali in forma attenuata, con caratteristiche meno stringenti di quelle di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto esecutivo. In questo caso, ai fini del corretto inquadramento del rapporto di lavoro, assumono rilievo preminente gli indici sussidiari della subordinazione ed i dati fattuali che emergono in concreto (da ultimo Cass. Sez. L sent. n. 5436/2019)”. A conferma dell’intervenuta trasformazione del rapporto di lavoro viene evidenziata anche la nullità dei contratti a progetto per mancanza di uno specifico progetto, programma o fase di lavoro (secondo la disciplina vigente ratione temporis e di cui all’art. 69, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003) che ne determina l’automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, assorbendo ogni successiva forma contrattuale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
rapporto di lavoro
Attività di insegnamento e indici della subordinazione
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