Il Consiglio di Stato, con sentenza del 23 dicembre 2024, n. 10307 fa un’esegesi sulla categoria della demolizione e ricostruzione, la quale è stata ampliata dalle modifiche operate all’art. 3 del testo unico dell’edilizia, essendo stato rimosso il limite della “fedele ricostruzione”, richiedendosi invece la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente.
Ad oggi quindi la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi. Il limite del rispetto della sagoma dell’edificio preesistente è stato peraltro eliminato, mentre è previsto per gli interventi realizzati in zone A, il rispetto di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e sono esclusi incrementi di volumetria. Pertanto per qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia, soggetti a permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del testo unico dell’edilizia, anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, anziché di nuova costruzione, occorre che le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all’organismo preesistente.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
edilizia
Sulle nozioni di demolizione e ricostruzione
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